Sez. 1, Sentenza n. 5750 del 14/06/1994 (Rv. 487048 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Rinvio alla Commissione di primo grado - In genere | Commissione tributaria di secondo grado - Rimessione delle parti davanti a quella di primo grado - Richiesta da parte di quest'ultima, d'ufficio, del regolamento di competenza - Inammissibilità.
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Rinvio alla Commissione di primo grado - In genere
Qualora la Commissione tributaria di secondo grado rimetta le parti davanti a quella di primo grado, ai sensi dell'art. 24 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, quest'ultima non può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ., al fine di contestare detta rimessione, atteso che il conflitto non verte in tema di competenza per materia o territoriale inderogabile, ma è analogo a quello che venga sollevato, in sede di contenzioso ordinario, dal giudice di primo grado, quando il giudice d'appello gli abbia rimesso la causa fuori delle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., (le quali sono indicate tassativamente, al pari di quelle contemplate dal citato art. 24).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)