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Sez. 2, Sentenza n. 2632 del 26/04/1984 (Rv. 434645 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DISPOSITIVO - PORTATA PRECETTIVA DELLA SENTENZA - COORDINAMENTO DELLA MOTIVAZIONE CON IL DISPOSITIVO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA D'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434645-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DISPOSITIVO - PORTATA PRECETTIVA DELLA SENTENZA - COORDINAMENTO DELLA MOTIVAZIONE CON IL DISPOSITIVO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA D'IMPUGNAZIONE.*

La portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione, le cui enunciazioni, se dirette univocamente all'esame di una questione dedotta in causa, incidono sul momento precettivo e vanno considerate come integrative del contenuto formale del dispositivo. In tale caso le dette enunciazioni sono suscettibili di passare in giudicato e determinano, pertanto, l'interesse all'impugnazione della parte che, sebbene appaia vittoriosa alla stregua del tenore formale del dispositivo, veda da esse respinta una tesi che aveva costituito un punto controverso. (Conf 274/81, mass n 410694).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)