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Sez. 3, Ordinanza n. 1365 del 21/01/2026 (Rv. 677702-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE | Responsabilità del commercialista - Oneri di allegazione e prova - Tempestiva allegazione del cliente dell’omessa indicazione di un cespite nella dichiarazione dei redditi - Dubbio interpretativo sull’obbligo dell’indicazione - Successiva allegazione dell’omessa informazione circa la controvertibilità di tale obbligo - Natura - Mera difesa - Conseguenze - Soggezione alle preclusioni assertive - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677702-01

RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE

In tema di responsabilità professionale del commercialista, se il cliente ha tempestivamente allegato che l'inadempimento è stato integrato dall'omissione di un'attività (nella specie, l'indicazione di un bene nella dichiarazione dei redditi) la cui obbligatorietà era dubbia (in ragione di difficoltà interpretative della normativa fiscale) l'onere del professionista di provare l'esatto adempimento include la dimostrazione di aver assolto l'obbligazione di fornire al cliente informazioni adeguate a porlo nelle condizioni di scegliere secondo il suo migliore interesse, con la conseguenza che l'allegazione, da parte del cliente, dell'omessa informazione circa la controvertibilità dell'obbligatorietà dell'attività omessa integra una mera difesa, non soggetta alle preclusioni assertive, risolvendosi nella deduzione del mancato assolvimento, da parte del commercialista, dell'onere della prova a suo carico.

Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)