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Sez. 2, Sentenza n. 1021 del 10/04/1974 (Rv. 368966 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - MANCATA CONCESSIONE - ANNULLAMENTO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA DELL'INPS - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368966-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - MANCATA CONCESSIONE - ANNULLAMENTO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA DELL'INPS - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Sia la mancata concessione degli assegni familiari, sia l'annullamento del rapporto assicurativo da parte dell' INPS sono elementi sufficienti perche - rimessa la prova in concreto dei danni subiti e del loro ammontare ad altro giudizio - sia giustificata, una volta accertata l'illiceita del fatto lamentato e il nesso di causalita tra questo e il danno che il lavoratore assume subito, la condanna generica dell'istituto al risarcimento dei danni. (V 781'71, mass n 350608).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)