Sez. 3 - , Sentenza n. 22330 del 26/09/2017 (Rv. 645825 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Domanda risarcitoria – Quantificazione in citazione di una somma determinata accompagnata dalla formula “o di quella maggiore o minore ritenuta dovuta" - Natura di clausola di stile - Configurabilità - Limiti - Esistenza o meno di una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno - Rilevanza - Criteri.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
In tema di interpretazione della domanda, la quantificazione in citazione dell'importo preteso, accompagnata dalla clausola di salvaguardia della "eventuale maggiore misura", si giustifica nella originaria ed oggettiva incertezza del "quantum", la quale viene meno se, all'esito dell'istruttoria, risultino accertati i fatti rilevanti ai fini della "aestimatio" del danno ed emergano specifiche indicazioni sulla quantificazione dello stesso, con la conseguenza che il richiamo alla formula utilizzata in citazione, effettuato in sede di precisazioni delle conclusioni in primo grado, si risolve in una mera forma stilistica priva di qualsiasi rilevanza; diversamente, nel caso di danno non patrimoniale da perdita di relazione parentale, nel quale l'applicazione del criterio di liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c. non consente - fatta salva la ipotesi di espressa ed inequivoca delimitazione dell'importo risarcitorio alla misura tabellare massima - una puntuale determinazione "ex ante" del "quantum" risarcibile, il richiamo alla clausola di salvaguardia in sede di precisazione delle conclusioni mantiene la sua originaria giustificazione volta a consentire al Giudice di procedere alla valutazione estimatoria senza apposizione di vincoli limitativi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)