Sez. L, Sentenza n. 1030 del 12/04/1974 (Rv. 368980 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI - NORMATIVA APPLICABILE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - LEGGE N 604 DEL 1966 - APPLICABILITA. *
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI - NORMATIVA APPLICABILE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - LEGGE N 604 DEL 1966 - APPLICABILITA. *
L'art 24 del CCNL 17 luglio 1967 per i dipendenti delle aziende commerciali stabilisce che l'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio. Da cio deriva necessariamente che agli apprendisti vengono a rendersi applicabili anche le norme dettate dalla legge n 604 del 1966 sui licenziamenti individuali, per espressa ricezione della legge nel medesimo contratto, che la richiama all'art 92. (Conf 3481'72, mass n 361383).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2132, Cod. Civ. art. 2134, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Contr. Coll. 17/07/1967 num. 24, Contr. Coll. 17/07/1967 num. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)