Sez. 3, Sentenza n. 399 del 15/02/1972 (Rv. 356298 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERI - QUID DISPUTANDUM E QUID DISPUTATUM - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLE DOMANDE, DELLE ECCEZIONI DEL CONVENUTO E DELLE ISTANZE DEI TERZI INTERVENUTI.*
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERI - QUID DISPUTANDUM E QUID DISPUTATUM - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLE DOMANDE, DELLE ECCEZIONI DEL CONVENUTO E DELLE ISTANZE DEI TERZI INTERVENUTI.*
Il principio di ordine generale, secondo cui la Competenza si determina dalla domanda, deve interpretarsi nel senso che la domanda costituente l'oggetto del giudizio non si concreta solo nella pretesa dell'attore cosi come risulta dall'atto introduttivo del giudizio, ma, al fine indicato, il giudice deve anche riferirsi all'intero ambito della controversia. All'uopo il giudice deve aver riguardo all'intera contestazione che e destinata a costituire oggetto della decisione con effetto di giudicato e che e determinata dalla domanda dell'attore, dalle eccezioni del convenuto, dalle eventuali domande ed eccezioni formulate da e contro i terzi che siano intervenuti nello stesso giudizio volontariamente e coattivamente, nonche dalle ulteriori domande o dall'ampliamento di quelle originariamente formulate, in ordine alle quali il contraddittorio sia stato accettato. (Conf 3445'68, mass n 336554; 262'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)