Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)
Testo in vigore al
Art. 157 Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova della posizione doganale di merci unionali.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Capo 2. Vincolo delle merci a un regime doganale
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 158 Dichiarazione in dogana delle merci e vigilanza doganale sulle merci unionali
1. Tutte le merci destinate a essere vincolate a un regime doganale, a eccezione del regime di zona franca, sono oggetto di una dichiarazione in dogana appropriata al regime in questione.
2. In casi specifici, diversi da quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 3, una dichiarazione in dogana può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
3. Le merci unionali dichiarate per l'esportazione, il transito all'interno dell'Unione o il perfezionamento passivo sono soggette a vigilanza doganale dal momento dell'accettazione della dichiarazione di cui al paragrafo 1 fino al momento in cui escano dal territorio doganale dell'Unione o siano abbandonate allo Stato o distrutte o fino a quando la dichiarazione in dogana sia invalidata.
Art. 159 Uffici doganali competenti
1. Salvo che sia altrimenti disposto dalla normativa dell'Unione, gli Stati membri definiscono l'ubicazione e la competenza dei vari uffici doganali siti sul loro territorio.
2. Essi garantiscono che siano fissati orari ufficiali di apertura ragionevoli ed adeguati, che tengano conto della natura del traffico e delle merci e del regime doganale al quale devono essere vincolate, per evitare che il flusso del traffico internazionale sia ostacolato o distorto.
3. Salvo che sia altrimenti disposto, l'ufficio doganale competente del vincolo delle merci a un regime doganale è l'ufficio doganale responsabile del luogo in cui le merci sono presentate in dogana.
Art. 160 Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire i casi in cui una dichiarazione in dogana può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici a norma dell'articolo 158, paragrafo 2.
Art. 161 Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:
a) la determinazione degli uffici doganali competenti diversi da quello di cui all'articolo 159, paragrafo 3, compresi gli uffici doganali di entrata e di uscita;
b) la presentazione della dichiarazione in dogana nei casi di cui all'articolo 158, paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Sezione 2. Dichiarazioni normali in dogana
Art. 162 Contenuto di una dichiarazione normale in dogana
Le dichiarazioni normali in dogana contengono tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci.
Art. 163 Documenti di accompagnamento
1.
I documenti di accompagnamento richiesti per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione in dogana.
I documenti di accompagnamento per le formalità non doganali dell’Unione applicabili di cui all’allegato del regolamento (UE) 2022/2399 si considerano in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione doganale, a condizione che tali autorità siano in grado di ottenere i dati necessari dai corrispondenti sistemi non doganali dell’Unione tramite il sistema di scambio dei certificati nell’ambito dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento.
2. I documenti di accompagnamento sono forniti alle autorità doganali se la normativa dell'Unione lo richiede o se sono necessari per controlli doganali.
3. In casi specifici gli operatori economici possono redigere i documenti di accompagnamento a condizione che siano autorizzati a farlo dalle autorità doganali.
Art. 164 Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le norme relative alla concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 163, paragrafo 3.
Art. 165 Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali:
a) la presentazione della dichiarazione normale in dogana di cui all'articolo 162;
b) relative alla messa a disposizione dei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 163, paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Sezione 3. Dichiarazioni semplificate in dogana
Art. 166 Dichiarazione semplificata
1. Le autorità doganali possono accettare che una persona ottenga il vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata che può omettere talune indicazioni di cui all'articolo 162 o i documenti di accompagnamento menzionati all'articolo 163.
2. Il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata di cui al paragrafo 1 è soggetto a un'autorizzazione delle autorità doganali.
Art. 167 Dichiarazione complementare
1.
In caso di dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 166 o di iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell'articolo 182, il dichiarante presenta presso l'ufficio doganale competente, entro un termine specifico, una dichiarazione complementare contenente le indicazioni necessarie per il regime doganale in questione.
In caso di dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 166 i documenti di accompagnamento necessari sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali entro un termine specifico.
La dichiarazione complementare può avere carattere globale, periodico o riepilogativo.
2. L'obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero nei seguenti casi:
a) se le merci sono vincolate a un regime di deposito doganale;
b) in altri casi specifici.
3. Le autorità doganali possono non esigere la presentazione di una dichiarazione complementare se si applicano le seguenti condizioni:
a) la dichiarazione semplificata concerne merci il cui valore e la cui quantità sono al di sotto della soglia statistica;
b) la dichiarazione semplificata contiene già tutte le informazioni necessarie per il regime doganale interessato; e
c) la dichiarazione semplificata non è eseguita mediante iscrizione nelle scritture del dichiarante.
4. La dichiarazione semplificata di cui all'articolo 166, o l'iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all'articolo 182, e la dichiarazione complementare sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere, rispettivamente, dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 172 e dalla data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante.
5. Il luogo in cui la dichiarazione complementare è presentata si considera, ai fini dell'articolo 87, essere il luogo in cui è stata presentata la dichiarazione in dogana.
Art. 168 Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
a) le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 166, paragrafo 2;
b) il termine specifico di cui all'articolo 167, paragrafo 1, primo comma, entro il quale deve essere presentata la dichiarazione complementare;
c) il termine specifico di cui all'articolo 167, paragrafo 1, secondo comma, entro il quale i documenti di accompagnamento devono essere in possesso del dichiarante;
d) i casi specifici in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 2, lettera b).
Art. 169 Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la presentazione:
a) della dichiarazione semplificata di cui all'articolo 166;
b) della dichiarazione complementare di cui all'articolo 167.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Sezione 4. Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni in dogana
Art. 170 Presentazione di una dichiarazione in dogana
1.
Fatto salvo l'articolo 167, paragrafo 1, la dichiarazione in dogana può essere presentata da qualsiasi persona che sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Tale persona deve inoltre essere in grado di presentare o far presentare le merci in questione in dogana.
Tuttavia, qualora l'accettazione di una dichiarazione in dogana implichi obblighi particolari per una determinata persona, tale dichiarazione è presentata da tale persona o dal suo rappresentante.
2. Il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione.
3. In deroga al paragrafo 2, la condizione di stabilimento nel territorio doganale dell'Unione non è richiesta alle persone che:
a) presentano una dichiarazione in dogana di transito o di ammissione temporanea,
b) presentano una dichiarazione in dogana a titolo occasionale, anche a fini di uso finale o di perfezionamento attivo, purché le autorità doganali lo ritengano giustificato;
c) sono stabilite in un paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell'Unione e che presentano le merci cui fa riferimento la dichiarazione in dogana a un ufficio doganale di frontiera dell'Unione adiacente a tale paese, a condizione che il paese nel quale sono stabilite le persone conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione.
4. Le dichiarazioni in dogana sono autenticate.
Art. 171 Presentazione di una dichiarazione in dogana prima della presentazione delle merci
Una dichiarazione in dogana può essere presentata prima della presentazione prevista delle merci in dogana. Se le merci non sono presentate entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione doganale, si considera che detta dichiarazione non sia stata presentata.
Art. 172 Accettazione di una dichiarazione in dogana
1. Le dichiarazioni in dogana rispondenti alle condizioni stabilite nel presente capo sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana.
2. Salvo che sia altrimenti disposto, la data di accettazione della dichiarazione in dogana da parte delle autorità doganali è la data da usare per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità all'importazione o all'esportazione.
Art. 173 Modifica della dichiarazione in dogana
1. Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione in dogana dopo l'accettazione di quest'ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione in dogana merci diverse da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale.
2. Tuttavia siffatte rettifiche non possono più essere autorizzate se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali:
a) hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci;
b) hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione in dogana sono inesatte;
c) hanno svincolato le merci.
3. Su richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana, la modifica della stessa può essere autorizzata dopo lo svincolo delle merci per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione.
Art. 174 Invalidamento della dichiarazione in dogana
1.
Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali invalidano una dichiarazione in dogana già accettata quando:
a) sono certe che le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale; o
b) sono certe che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate.
Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione in dogana può essere accolta solo dopo tale visita.
2. Salvo che sia altrimenti disposto,una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione in dogana non può più essere invalidata.
Art. 175 Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire i casi in cui la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci di cui all'articolo 174, paragrafo 2.
Art. 176 Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:
a) la presentazione di una dichiarazione in dogana conformemente all'articolo 171;
b) l'accettazione di una dichiarazione in dogana di cui all'articolo 172, compresa l'applicazione delle norme nei casi di cui all'articolo 179;
c) la modifica della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci conformemente all'articolo 173, paragrafo 3.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Sezione 5. Altre semplificazioni
Art. 177 Semplificazione della compilazione di dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse
1. Quando una spedizione è costituita da merci classificate in sottovoci tariffarie diverse e il trattamento di ciascuna di tali merci, per la compilazione della dichiarazione in dogana secondo le relative sottovoci, comporta un carico di lavoro e di spesa sproporzionato rispetto ai dazi all'importazione o all'esportazione applicabili, le autorità doganali possono accettare, su richiesta del dichiarante, che i dazi all'importazione o all'esportazione siano applicati all'intera spedizione sulla base della sottovoce tariffaria delle merci soggette all'aliquota più elevata del dazio all'importazione o all'esportazione.
2. Le autorità doganali rifiutano il ricorso alla semplificazione di cui al paragrafo 1 per merci soggette a divieti o restrizioni o ad accisa qualora l'applicazione della misura richieda la classificazione corretta.