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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11222 del 31/05/2016 (Rv. 639957 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Gravi ed eccezionali ragioni - Non illogicità od erroneità - Sindacabilità in cassazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639957-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che ha fondato la compensazione sull'opportunità di risolvere in via di autotutela la controversia tributaria, al fine di evitare la proliferazione del contenzioso, in tal modo limitando il diritto di agire in giudizio ex art. 24 Cost.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11, Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)