Sez. 3, Sentenza n. 5304 del 16/11/1978 (Rv. 395071 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE - LITISPENDENZA - COINCIDENZA CON IL MOMENTO DELLA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO - OPPOSIZIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - FORME - MORTE DELL'OPPOSTO DOPO LA NOTIFICAZIONE DELL'OPPOSIZIONE E PRIMA DELLA COSTITUZIONE - INTERRUZIONE IMMEDIATA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE - LITISPENDENZA - COINCIDENZA CON IL MOMENTO DELLA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO - OPPOSIZIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - FORME - MORTE DELL'OPPOSTO DOPO LA NOTIFICAZIONE DELL'OPPOSIZIONE E PRIMA DELLA COSTITUZIONE - INTERRUZIONE IMMEDIATA.*
Nel procedimento per ingiunzione, la litispendenza sorge, ai sensi dell'art 643 cod proc civ, nel momento della notificazione del decreto ingiuntivo. Tuttavia, a seguito dell'opposizione, il giudizio si svolge, ai sensi dell'art 645, con l'osservanza delle norme del procedimento ordinario (anche se i termini di comparizione sono ridotti alla meta), onde per la Costituzione in giudizio valgono le forme di cui all'art 165 cod proc civ, riferite alla citazione in opposizione. Da cio consegue che, se l'opposto muore dopo la notificazione dell'opposizione e prima della Costituzione alla udienza davanti al giudice istruttore, il processo rimane interrotto ipso iure dal momento della morte, ai sensi dell'art 299 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)