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Sez. 2, Sentenza n. 10620 del 05/11/1990 (Rv. 469644 - 01)

SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE - MANCATO PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ALLE SCADENZE DA PARTE DEL SOMMINISTRATO AMMESSO ALL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - FACOLTÀ DEL SOMMINISTRANTE DI SOSPENDERE LE PROPRIE PRESTAZIONI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469644-01

SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE - MANCATO PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ALLE SCADENZE DA PARTE DEL SOMMINISTRATO AMMESSO ALL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - FACOLTÀ DEL SOMMINISTRANTE DI SOSPENDERE LE PROPRIE PRESTAZIONI - SUSSISTENZA.*

Con riguardo a contratto di somministrazione (nella specie, di energia elettrica), la facoltà del somministrante di sospendere le proprie prestazioni, in caso di mancato pagamento dei corrispettivi alle previste scadenze, ai sensi degli artt. 1460 e 1565 cod. civ., deve essere riconosciuta anche se il somministrato abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione all'amministrazione controllata, e pure dopo il decreto che disponga questa ammissione, considerato che tale procedura, i cui effetti si producono a partire da detto decreto, priva il creditore della possibilità di esperire azioni esecutive individuali, ma non gli toglie il menzionato strumento di autotutela, a preservazione dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto, e che al somministrato, peraltro, anche dopo quel decreto, non è precluso il pagamento dei pregressi debiti, previa autorizzazione del giudice delegato, in quanto sia indirizzato al risanamento dell'impresa nell'interesse della massa. (V 2572/89, mass n 462887).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1461, Cod. Civ. art. 1565, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 173, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 173, Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)