Sez. 3, Sentenza n. 2005 del 21/06/1972 (Rv. 359140 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - CONDIZIONI - DEDUZIONE DI CONTRATTO AGRARIO PROROGATO - LIMITI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - CONDIZIONI - DEDUZIONE DI CONTRATTO AGRARIO PROROGATO - LIMITI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE.*
Ogni volta che in Sede ordinaria venga dedotta l'esistenza di un contratto agrario soggetto a proroga legale e sia invocata la proroga stessa, il giudice adito deve rimettere la controversia al giudice specializzato, a meno che, in Sede di delibazione della causa ai fini dell'accertamento della Competenza, la relativa eccezione risulti ictu oculi in base alle sole deduzioni delle parti, manifestamente infondata. (Conf 1809'71 mass n 352324; 1593'70 mass n 347492).*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1, Legge 03/06/1950 num. 392 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)