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Sez. 3 - , Ordinanza n. 5651 del 23/02/2023 (Rv. 666766 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO | Preliminare di compravendita - Risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente - Clausola penale- Cumulabilità con il risarcimento del danno da occupazione - Sussistenza - Fondamento. CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666766-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO

In tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, in caso di risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, ai sensi dell'art. 1383 c.c., è legittimo il cumulo tra la penale per l'inadempimento e l'indennità di occupazione, svolgendo le due somme funzioni diverse: la prima, predetermina il danno da risoluzione del preliminare, il quale comprende l'interesse negativo, ossia quello a non essere coinvolti in una vicenda contrattuale che poi non ha esito e, dunque, il danno da tempo e occasioni perdute, nonché le spese sostenute; la seconda ripaga da altri pregiudizi, ossia quelli derivanti dalla circostanza che il proprio bene è goduto senza titolo da altri, e ciò a maggior ragione se la restituzione non è avvenuta o non deve avvenire, non essendovi stata domanda.

Cod. Civ. art. 1383, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)