Sez. L, Sentenza n. 12747 del 28/11/1992 (Rv. 479793 - 01)
Procedimento civile - Termini processuali - Perentori | Inosservanza per irregolare funzionamento di uffici giudiziari dovuto a sciopero del personale - Proroga - Condizioni - Allegazione dello sciopero in mancanza dell'apposito decreto ministeriale - Irrilevanza.
Procedimento civile - Termini processuali - Perentori
In presenza di irregolare funzionamento di uffici giudiziari, dovuto a sciopero del personale ad essi addetto, come la ricognizione dell'impedimento, con apposito decreto ministeriale, secondo le modalità del decreto legislativo 9 aprile 1948 n. 437, preclude l'accertamento in concreto della possibilità per la parte - che abbia inteso giovarsi della disposta proroga, nella specifica controversia - di osservare il termine di cui trattasi, così, ove sia mancato tale decreto, l'allegazione dello sciopero non è circostanza sufficiente a determinare una proroga del termine perentorio venuto a scadenza nel periodo di irregolare funzionamento dello ufficio, neanche in applicazione analogica del disposto dell'art. 155 ultimo comma cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Decr. Legisl. Luogoten. 09/04/1948 num. 437 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)