diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 34483 del 16/11/2021 (Rv. 663031 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI | Svalutazione integrale dei crediti - Presupposti - Conseguenze - Deducibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663031-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI

In tema di svalutazione dei crediti per la determinazione del reddito d'impresa, è legittima e non costituisce indebito vantaggio fiscale per il contribuente l'imputazione a conto economico di crediti integralmente svalutati che, prescindendo dal criterio quantitativo (nella specie, svalutati al 100 per cento, con loro iscrizione in bilancio con valore pari a zero), a conclusione di un'analisi valutativo-estimativa, poggi esclusivamente sulla riconosciuta sussistenza del rischio d'inesigibilità ragionevolmente prevedibile, ma non ancora definitiva, trattandosi di crediti che non sono venuti meno né giuridicamente nè economicamente e sono suscettibili di "ripresa di valore", per rivalutazione e per incasso, donde la loro deducibilità ai sensi degli artt. 101 e 106 T.U.I.R., che consente agli enti creditizi e finanziari di cui al d.lgs. n. 87 del 1992 di dedurre in ciascun esercizio le perdite se risultanti da elementi certi e precisi.

Cod. Civ. art. 2423 com. 2, Cod. Civ. art. 2426, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 87 art. 20 com. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)