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Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983

Testo in vigore al

Art. 16 1

1. Per l'anno 1983 e' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

2. (2) Il predetto importo e' parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunita' montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna comunita' montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunita'. (2.1) Lo stanziamento di cui al primo comma e integrato del 13 per cento mediante corrispondente aumento delle quote di riparto, ivi comprese quelle di cui al secondo comma, con erogazioni poste a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1984.

Art. 16-bis

1. Per gli anni 1984 e 1985 il Ministero del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a corrispondere, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, un contributo pari a quello spettante per il 1983 ai sensi dell'articolo 16, incrementato del tasso programmato di inflazione.

Art. 17

1. Agli effetti delle disposizioni del presente decreto sono considerati terremotati i comuni della Sicilia individuati con i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963, e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'articolo 15 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11-ter del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1973, n. 94 e con decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976, i comuni della Basilicata, della Campania, della Puglia e della Calabria individuati con il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, 22 maggio 1981, 13 novembre 1981 e 30 aprile 1982, nonche' i comuni della regione Umbria individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1983.

Art. 18 1

1. Alla commissione istituita per l'applicazione dell'articolo 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, e' attribuito il compito di studiare e verificare il livello di prestazione dei pubblici servizi locali, le sperequazioni esistenti nelle risorse degli enti locali, l'efficacia e l'utilita' dei parametri adottati per la distribuzione delle risorse, formulando proposte per il loro aggiornamento.

2. (2) Gli enti locali sono tenuti a fornire i dati richiesti dal Ministero dell'interno e stabiliti con modalita' e sanzioni analoghe a quelle indicate all'articolo 3.

3. (3) Per il finanziamento delle relative spese di funzionamento e' stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo annuale di lire 200 milioni.

4. (4) Nell'ambito della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno e' costituita la Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, alla quale puo' essere preposto un dirigente generale di ragioneria del Ministero dell'interno.812

Titolo II. Sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati

Art. 19 1

1. E' in facolta' dei comuni istituire una sovrimposta sul reddito dei fabbricati siti nel proprio territorio, relativo all'anno 1983.

2. 2La sovrimposta e' istituita con deliberazione adottata entro il 31 maggio 1983; la deliberazione determina l'aliquota in misura pari all'8 o al 12 o al 16 o al 20 per cento del reddito imponibile e, divenuta esecutiva, deve essere trasmessa entro il 31 luglio 1983, per il tramite dell'intendenza di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze, che provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il successivo 30 settembre l'elenco dei comuni che hanno istituito la sovrimposta e le relative aliquote.

3. La inosservanza di tali disposizioni comporta l'inapplicabilita' della sovrimposta.23

4. 3Agli effetti della sovrimposta sono soggetti passivi quelli indicati negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' quelli di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1983 o in una frazione di esso, hanno il possesso di fabbricati; nel caso di contitolarita' di diritto reale o di coesistenza di piu' diritti reali sullo stesso fabbricato, ciascuno e' soggetto per la quota corrispondente al proprio diritto.

6. (5) Il soggetto iscritto in catasto, esonerato dall'obbligo della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, il quale abbia cessato di essere possessore del fabbricato nel corso dell'anno 1983, ha l'onere di inviare immediata comunicazione al comune ove e' situato il fabbricato, indicando il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso e' stato trasferito in tutto od in parte; ciascuno dei possessori e' soggetto alla sovrimposta proporzionalmente alla durata del possesso nel corso dello stesso anno.

7. (6) Il gettito resta attribuito al comune nel cui territorio e' sito il fabbricato. Il comune procede alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione della sovrimposta, all'irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 20 1

1. La sovrimposta si applica sul reddito dei fabbricati determinato, salvo quanto previsto nel sesto comma, secondo i criteri stabiliti agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

2. (2) Si considera reddito di fabbricati quello derivante dal possesso, a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione, esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra suscettibili di reddito autonomo. Si considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze.

3. (3) Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati indicati nell'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e non costituiscono redditi di fabbricati quelli attribuibili alle costruzioni rurali indicate nell'articolo 39 dello stesso decreto.

4. (4) Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione e' soggetto a sovrimposta a partire dal mese nel quale il fabbricato e' divenuto atto all'uso cui e' destinato o e' stato comunque utilizzato dal possessore.

5. (5) La sovrimposta non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

6. (6) Dal reddito di ciascuna unita' immobiliare destinata ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, esente dall'imposta locale sui redditi, e' ammessa una deduzione pari a lire 190.000. In caso di contitolarita' del diritto reale, la deduzione spetta in misura proporzionale alle quote di reddito attribuibili a ciascuno dei soggetti. La deduzione e' rapportata alla durata del possesso, non computandosi o computandosi per un intero mese le frazioni rispettivamente fino a quindici giorni e quelle eccedenti i quindici giorni.

7. (7) La sovrimposta non si applica al reddito dei fabbricati costituenti beni strumentali di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Per i fabbricati posseduti da imprese, non costituenti beni strumentali per l'esercizio della loro attivita', la sovrimposta si applica sul reddito separatamente determinato con i criteri e con le modalita' di cui al titolo II dello stesso decreto n. 597 del 1973.

8. (8) Sono esenti dalla sovrimposta:

  1. 1) i redditi dei fabbricati appartenenti ai soggetti indicati negli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche ed integrazioni;

  2. 2) i redditi dei fabbricati indicati negli articoli 2 e 5-bis dello stesso decreto n. 601 del 1973, e successive modifiche ed integrazioni;

  3. 3) i redditi dei fabbricati esonerati dalle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

9. (9) L'agevolazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, si estende alla sovrimposta.

10. (10) Per i fabbricati il cui reddito e' soggetto alla imposta locale sui redditi, l'aliquota della sovrimposta deliberata dal comune si applica nella misura ridotta al 60 per cento. Per i fabbricati per uso di abitazione il contribuente puo' optare, se piu' favorevole, per la deduzione prevista dal precedente sesto comma.

11. (11) Per l'anno 1983 l'aliquota dell'imposta locale sui redditi e' ridotta dal 15 al 10 per cento relativamente ai redditi dei fabbricati, soggetti alla sovrimposta comunale, per i quali la detta imposta si applica separatamente ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e successive modificazioni. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di impesta non coincide con l'anno solare, la riduzione di aliquota si applica per i redditi dei fabbricati prodotti nel primo periodo di imposta successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, sino a concorrenza dell'ammontare dei redditi di fabbricati assoggettati alla sovrimposta comunale.

Art. 21 1

1. I soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 19 sono tenuti ad effettuare, nel mese di novembre 1983, a titolo di acconto della sovrimposta dovuta per detto anno, un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non e' superiore a 500 lire o per eccesso se e' superiore, commisurato al reddito prodotto dai fabbricati nel periodo dal 1 gennaio al 31 ottobre 1983.

2. Per il computo dell'acconto, ai fini dell'applicazione dei coefficienti di rivalutazione catastale, si ha riguardo ai coefficienti vigenti per l'anno 1982.

3. (2) Il versamento a saldo, con gli arrotondamenti di cui al primo comma, deve essere effettuato entro il 31 maggio 1984.

4. (3) I versamenti devono essere effettuati mediante versamento diretto alla tesoreria del comune, in cui si trovano i fabbricati, che ne rilascia quietanza. Il versamento diretto e' ricevuto dalla tesoreria comunale in base a distinta di versamento, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La distinta di versamento deve indicare le generalita' del contribuente, il numero di codice fiscale, il domicilio fiscale, l'ammontare della sovrimposta, i dati di identificazione dei fabbricati, l'ammontare dei relativi redditi e il periodo cui si riferisce il versamento. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalita' del contribuente, la distinta deve indicare la denominazione o la ragione sociale. Il versamento diretto puo' altresi' essere effettuato sul conto corrente postale del comune, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste per le distinte di versamento.

5. (4) I cittadini emigrati che non sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente possono effettuare in unica soluzione, entro il termine previsto dal secondo comma, il versamento della sovrimposta.

6. (5) La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per i redditi dei fabbricati ubicati nei comuni indicati nell'allegato al decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 del 13 dicembre 1983.

Art. 22 1

1. Ai fini della esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni interessati, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, gli elementi identificativi ed i dati reddituali dei fabbricati, risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983 o per i diversi periodi di imposta nei quali tale anno e' compreso. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere ai comuni nel cui territorio e' posto il fabbricato copia degli accertamenti, in rettifica o d'ufficio, eventualmente emessi ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, relativi ai periodi di imposta di cui sopra, che rilevino redditi non dichiarati o maggiori di quelli dichiarati relativi al fabbricato stesso.

2. (2) I comuni procedono, sulla scorta dei dati risultanti dai versamenti, dalle distinte o dai certificati, nonche' di quelli forniti dall'Amministrazione finanziaria, alla liquidazione della sovrimposta dovuta ed ai rimborsi eventualmente spettanti.

3. (3) Ai fini della liquidazione della sovrimposta i comuni possono, senza necessita' di emettere l'atto di accertamento di cui al successivo quinto comma:

  1. a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti;

  2. b) escludere o ridurre le deduzioni non spettanti.

4. (4) Con le medesime modalita' i comuni procedono, altresi', alla liquidazione della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta quando il reddito rispetto al quale e' stata versata e' inferiore a quello indicato nella dichiarazione presentata agli effetti delle imposte sui redditi, nonche' quando il versamento della sovrimposta non e' stato effettuato. La liquidazione e' comunicata al contribuente mediante avviso, recante richiesta di pagamento della somma liquidata, spedito per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

5. (5) Il comune procede all'accertamento mediante notifica al contribuente di apposito avviso recante la indicazione del reddito imponibile, dedotto ove spetti l'importo indicato nel sesto comma dell'articolo 20, del fabbricato al quale il reddito si riferisce, dell'aliquota applicata nonche' della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta. Nell'atto devono altresi' essere indicati i criteri e gli elementi in base ai quali il reddito imponibile e' stato determinato.

6. (6) Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre 1989 Fino alla scadenza di tale termine l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento secondo le modalita' stabilite nell'ultimo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.13

7. (7) Copia degli atti di cui al quinto e al sesto comma deve essere inviata dal comune all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto. I comuni comunicano altresi' agli uffici distrettuali delle imposte dirette i dati relativi ai redditi, sui quali e' stata versata la sovrimposta, che non risultano indicati nelle dichiarazioni presentate agli effetti delle imposte sui redditi.

Art. 23 1

1. Per l'omesso o insufficiente versamento nei termini e' dovuta una soprattassa pari al 50 per cento della sovrimposta evasa; la soprattassa e' ridotta al 10 per cento se il versamento e' eseguito entro i novanta giorni successivi a quello in cui doveva essere effettuato, sempreche' non sia stata comunicata la liquidazione o notificato l'accertamento di cui all'articolo 22.

2. (2) Per l'omesso o insufficiente versamento della sovrimposta per il cui recupero deve procedersi ai sensi del quinto e sesto comma dell'articolo 22 si applica, oltre alla soprattassa di cui al comma precedente, la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta. La pena pecuniaria e' ridotta alla meta' se il maggior reddito accertato e' inferiore ad un quarto di quello sul quale e' stata pagata la sovrimposta e non si applica quando la sovrimposta dovuta e' inferiore a lire diecimila.

3. (3) Se la distinta di versamento non e' presentata o e' redatta in modo non conforme al modello approvato dal Ministro delle finanze o se non contiene tutti i dati e gli elementi prescritti dall'articolo 21 si applica la pena pecuniaria da 20.000 a 100.000 lire per ogni fabbricato al quale i dati e gli elementi si riferiscono.

4. (4) La misura della pena pecuniaria e' determinata tenendo conto della gravita' della violazione e del danno arrecato. Non si applicano le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; tuttavia, nel caso di piu' violazioni commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione puo' essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.

5. (5) Per le violazioni che danno luogo a liquidazione o ad accertamento della sovrimposta o di una maggiore sovrimposta, l'irrogazione delle sanzioni e' comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni, il comune puo' provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi, entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno della commessa violazione.

6. (6) il rimborso della sovrimposta e delle sanzioni puo' essere richiesto dal contribuente al comune per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria ed entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data del versamento.

7. (7) Le sovrimposte o le maggiori sovrimposte dovute ai sensi dell'articolo 22, nonche' le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate devono essere pagate dal contribuente alla tesoreria comunale direttamente o a mezzo di versamento sul conto corrente postale di cui al precedente articolo 21.

8. (8) Se il contribuente esegue il versamento entro novanta giorni dalla comunicazione della liquidazione o dalla notificazione dell'accertamento di cui all'articolo 22, le soprattasse e le pene pecuniarie irrogate sono ridotte alla meta'. Se il contribuente non esegue il versamento nel detto termine il comune notifica ingiunzione di pagamento, contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi.

9. (9) L'ingiunzione e' vidimata e resa esecutiva dal pretore avente giurisdizione sul territorio del comune competente.

10. (10) Alla riscossione coattiva si procede secondo le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

11. (11) Sulle somme dovute per sovrimposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 6 percento per ogni semestre decorrente dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito.

12. (12) Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi nei termini e secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modifiche ed integrazioni.

13. (13) I decreti previsti nei precedenti articoli 21 e 22 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

Titolo III. Altre disposizioni fiscali

Art. 24 1

1. I comuni possono aumentare, nella stessa misura percentuale, le tariffe, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni, per la imposta di soggiorno, cura e turismo, del 50 o del 100 o del 150 o del 200 percento. Le deliberazioni devono essere adottate entro il 1 agosto di ciascun anno con effetto dall'anno successivo. Per il 1983 dette deliberazioni devono essere adottate entro il 31 maggio 1983 ed hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di adozione della delibera.2

2. 2Il maggior provento, derivante dall'aumento di cui al precedente comma, e' devoluto, al netto dell'aggio di riscossione, per il 12 per cento al comune. La restante parte di detto maggior provento e' cosi' ripartita:

  1. a) nelle localita' riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 52 per cento al comune; per il 40 per cento alla azienda autonoma della stazione; per il 4 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro; per il 4 per cento all'ente provinciale del turismo. Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa e' devoluta al comune;

  2. b) nelle altre localita' di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per l'83 percento al comune; per il 10 percento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;
    per il 7 percento all'ente provinciale per il turismo.
    (3) Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche e variazioni alle modalita' di riscossione dell'imposta di soggiorno, cura e turismo.
    (4) E' data facolta' ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, negli anni 1983, 1984 e 1985, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni Kwh consumato. Sono escluse dall'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.688a
    (5) I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nei detti anni 1983, 1984 e 1985, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 Kw, in ragione rispettivamente di lire 4 e lire 4 per ogni Kwh consumato.688a6
    Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle province. Sui detti importi non possono essere disposte trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti gia' effettuati al medesimo titolo.8a
    (7) Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali. E' esclusa dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed impiegata per uso proprio dalle imprese autoproduttrici.8a8
    Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice della energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione.8a

3. (8.1) Per l'anno 1983, dette deliberazioni devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1983 ed hanno effetto dal 1 marzo 1983. Le deliberazioni adottate entro il 31 gennaio 1983 hanno effetto dal 1 gennaio 1983.8a

4. (8.2) I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.8a

Art. 25 1

1. Con effetto dal 2 marzo 1983 sono aumentate:

  1. a) del cento per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;

  2. b) del trenta per cento, le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, per la imposta comunale sulla pubblicita' ed i diritti sulle pubbliche affissioni; i comuni possono aumentare dette tariffe di un ulteriore trenta per cento con deliberazioni da adottare nei termini previsti dallo stesso decreto e, per l'anno 1983, entro il 31 marzo 1983;12

  3. c) del trenta per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche.6

2. Fino al 31 dicembre 1983 i comuni e le province applicano le tariffe di cui alle lettere precedenti nella misura massima.

3. (2) Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al precedente comma, in corso al 1° gennaio 1983, debbono essere revisionate in relazione alle prevedibili, maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dal comma medesimo. In tale revisione dovra' tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio, debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sara' demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

4. (3) Dal 2 marzo fino al 31 dicembre 1983 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

5. (4) All'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo e all'omologazione del Ministero delle finanze, possono elevare la tariffa fissata dal comma precedente per adeguarla ai maggiori costi d'esercizio fino al limite massimo di lire 50 per la parte relativa al servizio di fognatura e di lire 80 per la parte relativa al servizio di depurazione". Per l'anno 1983 la deliberazione puo' essere adottata entro il 31 marzo dello stesso anno.

6. (5) Nel primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le parole "dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse e sostituite con: "1984".

7. 6L'articolo 22 del detto decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e' sostituito dal seguente:
"Per l'anno 1983 i comuni provvedono ad applicare un aumento percentuale delle tariffe della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in vigore per l'anno 1982 che consenta di realizzare un maggior gettito pari all'incremento dei costi relativi a tali servizi preventivato nel bilancio per l'anno 1983 rispetto a quello accertato per l'anno 1982, entro il limite del pareggio della gestione e comunque non superiore al 13 per cento.
La deliberazione deve essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio per l'anno 1983.
Restano salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai comuni per l'anno 1983, entro il termine previsto dallo articolo 273 del testo unico approvato con il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni".

8. (7) Per l'anno 1983, in deroga al secondo comma dello articolo 297 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, i tributi locali la cui riscossione avviene mediante gli esattori delle imposte dirette possono essere riscossi in un numero di rate non inferiore a due, con cadenza bimestrale.

9. (8) Le tasse sulle concessioni comunali, di cui allo articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 20 per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle cinquecento lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 1 marzo 1983.

10. (9) Gli aumenti derivanti dalle disposizioni di cui al primo ed al precedente comma, dovuti fino al 30 aprile 1983, possono essere versati senza applicazione di sanzioni entro il 31 maggio 1983.

11. (10) Le regioni a statuto ordinario possono disporre, entro il 31 dicembre 1983, aumenti delle tasse sulle concessioni regionali nel limite del 100 per cento dell'ammontare delle tasse stesse determinato alla data del 1 gennaio 1983, con esclusione delle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

12. (11) E' soppresso l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281. A decorrere dal 1984 le regioni possono disporre annualmente aumenti delle tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo immediatamente precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale corrispondente alla variazione del costo della vita, risultante dai dati pubblicati dall'ISTAT, verificatasi dall'ultima determinazione di tariffa e, comunque, da epoca non anteriore al 1983.

13. 12Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio. A decorrere dal 1984 gli aumenti per dette tasse non sono piu' rapportati agli aumenti delle tasse sulle concessioni governative di cui all'articolo 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 26 1

1. Per gli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, posseduti alla data del 1 gennaio 1983, e' dovuta l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

2. (2) L'imposta e' commisurata all'incremento di valore verificatosi nel periodo compreso tra la data di acquisto o della precedente tassazione ed il 1 gennaio 1983.

3. Per la determinazione della differenza imponibile si applicano i criteri di cui all'articolo 6 del predetto decreto n. 643 e successive modificazioni, assumendo quale valore finale quello venale del bene al 1 gennaio 1983 e quale valore iniziale quello alla data dell'acquisto o della precedente tassazione.

4. (3) L'imposta di cui ai commi precedenti potra' essere commisurata in via forfettaria, su richiesta del contribuente, ad un incremento imponibile pari al 15 per cento del valore iniziale del bene per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre compreso tra la data dell'acquisto o della precedente tassazione ed il 1 gennaio 1983. La richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione. Nelle successive applicazioni della imposta si assume come valore iniziale quello del bene alla data dell'acquisto o della tassazione antecedente a quella di cui al presente comma, maggiorato dell'incremento imponibile forfettariamente determinato.

5. (4) La dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta dovuta ai sensi dei commi precedenti deve essere presentata entro il 30 giugno 1983.

6. (5) L'imposta di cui ai commi precedenti non e' dovuta per gli immobili di cui all'articolo 25, secondo comma, del decreto 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, ed e' dovuta per gli immobili di cui al quarto e quinto comma dello stesso articolo 25 con le riduzioni ivi previste. L'imposta non e' altresi' dovuta per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1981, per gli immobili per i quali successivamente alla stessa data si sia compiuto il precedente decennio, nonche' per gli immobili trasferiti anteriormente al 30 giugno 1983 e per quelli per i quali il decennio si compia nel corso dell'anno 1983.

7. (6) Qualora successivamente al 30 giugno 1983 l'immobile venga alienato nei termini ed alle condizioni previste dall'articolo 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168, l'imposta relativa a tale alienazione si applica con riferimento all'incremento di valore verificatosi successivamente alla data dell'acquisto o della precedente tassazione senza tener conto di quella applicata ai sensi dei commi precedenti. L'eventuale maggiore imposta corrisposta ai sensi dei precedenti commi viene rimborsata, su richiesta del contribuente da presentare al competente ufficio del registro, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della registrazione dell'atto di alienazione.

8. (7) Il gettito dell'imposta di cui ai commi precedenti e' di esclusiva spettanza dell'orario.

9. (8) Per quanto non previsto dai commi precedenti si applicano le disposizioni del predetto decreto n. 643, e successive modificazioni, relative all'imposta per decorso del decennio.

Titolo IV. Disposizioni varie

Art. 27 1

1. L'articolo 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Per il rilascio degli estratti e certificati di stato civile, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale di stato civile riscuote il diritto di lire 1.000 per ogni facciata o parte di facciata". (2) L'articolo 191 del suddetto regio decreto n. 1238 del 1939 e' sostituito dal seguente: "Gli estratti e certificati di cui al precedente articolo sono rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorita' per uso d'ufficio. Il diritto di cui all'articolo precedente e' ridotto del 50 per cento per il rilascio di estratti e certificati a qualsiasi persona nei casi in cui e' prevista l'esenzione dell'imposta di bollo". (3) All'articolo 192 del regio decreto n. 1238 del 1939 e' aggiunto il seguente comma: "Qualora il rilascio dei certificati di cui agli articoli precedenti venga effettuato con sistemi meccanici i comuni sono esentati dalla tenuta del registro di cui ai commi precedenti". (4) L'articolo 194 del predetto regio decreto n. 1238 del 1939 e' sostituito dal seguente: "I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura del 90 per cento. Il rimanente 10 per cento e' destinato alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, gestito secondo le modalita' di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604". (5) Il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, e successive modificazioni, e' abrogato. (6) La tassa di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonche' la tassa di concorso di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, sono stabilite in lire 7.500. (7) I diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono cosi' modificati:

  1. 1) le tariffe previste ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8 sono fissate in lire 1.000;

  2. 2) il numero 4) e' cosi' sostituito:
    "sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) e' dovuta:
    sulle prime lire 100.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 sull'importo eccedente le lire centomila e sino a lire due milioni. .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2,00% sull'importo eccedente le lire due milioni e sino a lire dieci milioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1,00% sull'importo eccedente le lire dieci milioni e sino a lire sessanta milioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,60% sull'importo eccedente le lire sessanta milioni e sino a lire trecento milioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,40% sull'importo eccedente le lire trecento milioni e sino a lire un miliardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,20% sugli importi eccedenti le lire un miliardo e senza limite di valore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,10%";

  3. 3) dopo il n. 6) e' aggiunto il seguente numero:
    "6-bis) certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti L. 10.000";

  4. 4) il diritto di scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n. 4 allegata alla predetta tabella D di cui alla citata legge n. 604 del 1962, e' elevato a lire 2.000;

  5. 5) il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella D, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identita', e' stabilito in lire 1.000.14

(8) Le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'articolo 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento. (9) La misura delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' decuplicata. (10) Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art. 28 1

1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, e' prorogato al 31 dicembre 1983 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonche' delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. (2) Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 22 dicembre 1981, numero 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono prorogate al 31 dicembre 1983.

3. (3) Per l'anno 1983 le somme di cui all'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, da corrispondere alle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste dal primo e secondo comma dell'articolo 31 del detto decreto-legge n. 786 del 1981; qualora il complesso delle entrate per somme sostitutive di tributi soppressi e per quote fisse di tributi erariali non raggiunga nell'anno 1983 l'importo attribuito per l'anno 1982 incrementato del 13 per cento, detto importo e' assicurato mediante adeguato aumento delle somme sostitutive di tributi soppressi. Ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare sara' determinato, per la regione Sardegna, con le modalita' previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e, per le province autonome di Trento e Bolzano, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

4. (4) Per l'anno 1983 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

5. (5) Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80 sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1983, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art. 29 1

1. Per l'anno 1983 alle camere di commercio sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 33, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2. (2) Le somme spettanti alle camere di commercio, ai sensi del precedente comma, sono cosi' ripartite tra le stesse: il 20 per cento in quote uguali e l'80 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

3. (3) Il diritto annuale istituito con l'articolo 34, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e' aumentato, a decorrere dall'anno 1983, con deliberazione delle Giunte camerali, da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 100 per cento, in relazione all'attivita' istituzionale ed al programma di intervento promozionale che ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura intende effettuare.

4. (4) Le rappresentanze in Italia di ditte estere e gli enti non aventi forma societaria sono tenuti al pagamento di un diritto pari a quello fissato per le ditte individuali.

5. Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia piu' esercizi commerciali o di altre attivita' economiche diversi dalla sede principale, per ogni unita' locale o esercizio e' inoltre dovuto un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e comunque non superiore a L. 200.000.

6. (6) Le tariffe dei diritti di segreteria previste dallo articolo 33 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, sono aumentate del 20 per cento. Per i diritti sui certificati anagrafici, elenchi e visure concernenti ditte di altre province dette tariffe sono aumentate del 30 per cento.

7. (7) Le voci sub 16-bis, 17 e 17-bis di cui alla tabella allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, sono sostituite dalle seguenti:
"17) diritto di iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da corrispondere allo atto della domanda e sempreche' non si applichi il diritto previsto al n. 18 per le iscrizioni che comportino il superamento di esami, lire 20.000";
"18) diritto da corrispondere all'atto della domanda per l'ammissione ad esami per l'iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' diritto per l'iscrizione nei detti registri, ruoli, albi ed elenchi che comporti il superamento di esami davanti ad apposita commissione, lire 80.000".

8. (8) Il diritto fisso istituito dall'articolo 35, quarto comma, del citato decreto-legge n. 786 del 1981, e' riscosso secondo le seguenti misure:

  1. a) atti costitutivi, statuti e loro modificazioni lire 60.000;9

  2. b) bilanci lire 48.000;11

  3. c) altri atti lire 24.000.

9. 9Tutte le somme pagate a titolo di sanzione amministrativa anche in misura ridotta, per il mancato adempimento alle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte sono dovute alle camere di commercio stesse.

Art. 30 1

1. Con effetto dal 1° aprile 1983 per le cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1 gennaio 1984 per le cessazioni anteriori al 1 aprile 1983, le disposizioni relative alla corresponsione degli acconti di pensione, previste dal sesto comma e successivi dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, si applicano ai dipendenti di tutti gli enti iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

2. (2) A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i riscatti, le indennita' e le pensioni normali a carico degli Istituti predetti sono conferite direttamente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

3. In caso di morte del titolare di pensione normale, il trattamento di riversibilita' in favore del coniuge e degli orfani minorenni e'
liquidato, in via definitiva, dalle direzioni provinciali del tesoro.

4. (2.1) Per le Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari ed
insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e' costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attivita' lavorativa. (3) La Direzione generale degli istituti di previdenza, per la definizione dei provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza degli iscritti alle Casse pensioni amministrate, accerta i periodi di servizio e gli emolumenti corrisposti quale trattamento economico di attivita', sulla base di apposita certificazione degli Enti datori di lavoro, i quali sono tenuti a trasmetterla entro un mese dalla data di cessazione dal servizio.

5. (4) Quando la prestazione venga erogata sulla base di inesatta certificazione la prestazione stessa e' annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata puo' essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni. Resta ferma, in tal caso, la responsabilita' dell'ente datore di lavoro che ha rilasciato la certificazione.

6. (4.1) Ai fini previdenziali restano validi ed efficaci i provvedimenti adottati dagli enti locali per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974, aventi decorrenza posteriore al 1 gennaio 1975.7

Art. 30-bis

1. Agli effetti dei pensionamenti derivati dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, all'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, e' aggiunto il seguente comma:
"All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi".

Art. 30-ter

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed aventi ad oggetto il pagamento dei valori capitali corrispettivi ai benefici attribuiti al personale di cui all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in applicazione della legge stessa, ovvero la ripetizione delle somme gia' pagate allo stesso titolo sono dichiarati estinti di ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

Art. 31 1

1. Per il definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende locali di trasporto, le regioni sono tenute a provvedere mediante:

  1. a) l'integrazione della eventuale differenza tra la quota regionale derivante dalla ripartizione del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni effettuate allo stesso titolo alle aziende nel 1982; a questa integrazione le regioni fanno fronte con il maggior gettito dei tributi propri;

  2. b) i necessari adeguamenti tariffari stabiliti con il concorso degli enti locali interessati.4

2. (2) Le tariffe minime di cui al punto b) dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non possono prevedere per il biglietto di una corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 400 nelle citta' con oltre 200.000 abitanti ed a lire 300 nelle altre citta'; tale prezzo deve essere aumentato di lire 100 per i biglietti con validita' oraria sull'intera rete urbana. I prezzi degli abbonamenti devono essere, nel loro complesso, proporzionalmente adeguati a tale tariffa minima.

3. (3) Possono essere previsti abbonamenti speciali per lavoratori, la cui tariffa deve risultare adeguata in funzione del programmato tasso di inflazione. Tali abbonamenti devono riferirsi a mezzi di linea indispensabili a collegare l'abitazione con il luogo di lavoro e a giorni feriali, con validita' limitata alle fasce orarie connesse con le esigenze degli orari di lavoro.

4. 4Le regioni, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, determinano le tariffe degli abbonamenti speciali per lavoratori e le modalita' del loro rilascio.

5. (5) Dal 1 luglio 1983, le concessioni di viaggio gratuite o ridotte rispetto alla tariffa ordinaria per determinate categorie di utenti, ad eccezione di quelle per lavoratori , studenti, portatori di handicaps militari di leva, e pensionati con trattamento pensionistico non superiore al minimo corrisposto dall'INPS e privi di altri redditi, possono essere applicate dalle aziende che gestiscono il servizio soltanto se l'ente locale o la regione che ha deliberato tale concessione, provvede a rimborsare a dette aziende la differenza del prezzo di ogni documento di viaggio.

6. (5.1) COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1983, N. 730
(5.2) COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1983, N. 730
(5.3) COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1983, N. 730

Art. 32 1

1. I contributi, stabiliti con delibera degli organi statutari competenti dei consorzi fra comuni e province, costituiti a norma dell'articolo 156 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che devono essere corrisposti dagli enti consorziati, possono essere riscossi nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

2. (2) La riscossione avverra' mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli direttivi degli stessi consorzi, secondo le modalita' stabilite nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

3. (3) L'esattore versera' le quote di contributi ai consorzi cui competono.

Art. 33 1

1. I contributi per la costruzione di serbatoi o laghi artificiali previsti dagli articoli 75 e 76 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, vanno calcolati includendo nella spesa ammissibile a contributo il compenso revisionale preventivato per la esecuzione dell'opera nel piano finanziario relativo alla richiesta di contributi.

2. (1.1) Nei comuni della Campania e della Basilicata dichiarati disastrati o gravemente danneggiati a seguito del sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, la tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, non e' riscossa nei confronti degli operatori industriali, artigiani e commerciali che esercitano la loro attivita' in strutture provvisorie sostitutive dei locali distrutti o danneggiati.

3. (2) Per i contributi gia' concessi a partire dal 1 gennaio 1980 e' ammessa la rideterminazione del contributo ai sensi del precedente comma.