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Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Capo 2. Metodologia di ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso per il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero

Art. 74 Metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso

1. Entro sedici mesi dalla decisione relativa alle regioni di calcolo della capacità, tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità elaborano una proposta relativa a una metodologia comune per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso.

2. La metodologia per la ripartizione dei costi del ridispacciamento e degli scambi in controflusso include soluzioni di ripartizione dei costi per le azioni aventi rilevanza transfrontaliera.

3. I costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso ammissibili alla ripartizione dei costi fra i TSO interessati sono definiti in modo trasparente e verificabile.

4. La metodologia di ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso quanto meno:

  1. a) determina, nel quadro dell'applicazione di contromisure i cui costi siano stati presi in considerazione ai fini del calcolo della capacità e qualora sia stato stabilito un quadro comune relativo all'uso di tali azioni, quali costi sono ammissibili alla ripartizione fra tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità, conformemente alla metodologia di calcolo della capacità di cui agli articoli 20 e 21;

  2. b) definisce quali dei costi sostenuti a causa del ricorso al ridispacciamento o agli scambi in controflusso per garantire l'irrevocabilità della capacità interzonale sono ammissibili alla ripartizione fra tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità, conformemente alla metodologia di calcolo della capacità di cui agli articoli 20 e 21;

  3. c) stabilisce regole per la ripartizione dei costi a livello regionale conformemente alle lettere a) e b).

5. La metodologia elaborata a norma del paragrafo 1 comprende:

  1. a) un meccanismo inteso a verificare l'esigenza reale di effettuare il ridispacciamento e gli scambi in controflusso fra i TSO interessati;

  2. b) un meccanismo ex post inteso a monitorare il ricorso alle contromisure con costi;

  3. c) un meccanismo inteso a valutare l'impatto delle contromisure, sulla base della sicurezza operativa e di criteri economici;

  4. d) un processo che consenta di migliorare le contromisure;

  5. e) un processo che consenta alle competenti autorità di regolamentazione di monitorare ogni regione di calcolo della capacità.

6. La metodologia elaborata a norma del paragrafo 1 inoltre:

  1. a) prevede incentivi per la gestione della congestione, comprese le contromisure, e incentivi per investire efficientemente;

  2. b) è coerente con le responsabilità e gli obblighi dei TSO interessati;

  3. c) garantisce una ripartizione equa dei costi e dei benefici fra i TSO interessati;

  4. d) è coerente con gli altri meccanismi correlati, tra cui almeno:

    1. i) la metodologia di distribuzione delle rendite di congestione stabilita all'articolo 73;

    2. ii) il meccanismo di compensazione fra TSO di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 714/2009 e al regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione5;

  5. e) agevola il funzionamento e lo sviluppo efficienti a lungo termine del sistema paneuropeo interconnesso nonché il funzionamento efficiente del mercato paneuropeo dell'energia elettrica;

  6. f) agevola l'adesione ai principi generali della gestione della congestione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 714/2009;

  7. g) consente una pianificazione finanziaria ragionevole;

  8. h) è compatibile con gli orizzonti temporali del mercato del giorno prima e del mercato infragiornaliero e

  9. i) rispetta i principi di trasparenza e di non discriminazione.

7. Entro il 31 dicembre 2018 tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità armonizzano ulteriormente nella misura del possibile le metodologie per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso applicate nelle rispettive regioni di calcolo della capacità.

Capo 3. Recupero dei costi di allocazione della capacità e di gestione delle congestioni

Art. 75 Disposizioni generali in materia di recupero dei costi

1. I costi relativi agli obblighi facenti capo ai TSO a norma dell'articolo 8, compresi i costi indicati all'articolo 74 e agli articoli da 76 a 79, sono valutati dalle competenti autorità di regolamentazione. I costi considerati ragionevoli, efficienti e proporzionati sono recuperati tempestivamente mediante tariffe di rete o altri idonei meccanismi determinati dalle competenti autorità di regolamentazione.

2. La quota dei costi comuni degli Stati membri di cui all'articolo 80, paragrafo 2, lettera a), i costi regionali di cui all'articolo 80, paragrafo 2, lettera b), e i costi nazionali di cui all'articolo 80, paragrafo 2, lettera c), considerati ragionevoli, efficienti e proporzionati sono recuperati mediante tariffe per i NEMO, tariffe di rete o altri idonei meccanismi individuati dalle competenti autorità di regolamentazione.

3. Se richiesto dalle autorità di regolamentazione, i TSO, i NEMO e i soggetti delegati interessati di cui all'articolo 81, entro tre mesi dalla richiesta, forniscono le informazioni necessarie ad agevolare la valutazione dei costi sostenuti.

Art. 76 Costi di istituzione, modifica e gestione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero

1. Tutti i NEMO sostengono i seguenti costi:

  1. a) i costi comuni, regionali e nazionali di istituzione, aggiornamento o ulteriore sviluppo dell'algoritmo di price coupling e del coupling unico infragiornaliero;

  2. b) i costi comuni, regionali e nazionali di istituzione, aggiornamento o ulteriore sviluppo dell'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua e del coupling unico infragiornaliero;

  3. c) i costi comuni, regionali e nazionali di gestione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero.

2. I TSO, previo accordo con i NEMO interessati, possono contribuire ai costi di cui al paragrafo 1 subordinatamente all'approvazione delle competenti autorità di regolamentazione. In questi casi, entro due mesi dal ricevimento di una previsione inviata dai NEMO interessati, ogni TSO è autorizzato a presentare alla pertinente autorità di regolamentazione ai fini dell'approvazione una proposta di partecipazione ai costi.

3. I NEMO interessati hanno il diritto di recuperare i costi di cui al paragrafo 1 non sostenuti dai TSO a norma del paragrafo 2 mediante tariffe o altri meccanismi idonei, purché i costi siano ragionevoli e proporzionati, per mezzo di accordi nazionali con la pertinente autorità di regolamentazione.

Art. 77 Costi di compensazione e regolamento

1. Tutti i costi sostenuti dalle controparti centrali e dagli shipping agent possono essere recuperati mediante tariffe o altri meccanismi idonei, purché siano ragionevoli e proporzionati.

2. Le controparti centrali e gli shipping agent concludono accordi efficienti di compensazione e regolamento che evitino costi non necessari e rispecchino il rischio assunto. Gli accordi transfrontalieri di compensazione e regolamento sono soggetti all'approvazione delle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione.

Art. 78 Costi di istituzione e gestione del processo di calcolo della capacità coordinata

1. Ogni TSO sostiene individualmente i costi correlati alla fornitura dei dati di immissione al processo di calcolo della capacità.

2.

Tutti i TSO sostengono congiuntamente i costi connessi alla fusione dei modelli individuali di rete.

Tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità sostengono i costi correlati all'istituzione dei responsabili del calcolo coordinato della capacità e allo svolgimento di tale funzione.

3. Gli eventuali costi sostenuti dagli operatori del mercato per realizzare quanto prescritto dal presente regolamento sono sostenuti dagli stessi operatori del mercato.

Art. 79 Costi per garantire l'irrevocabilità

I costi intesi a garantire l'irrevocabilità a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, e dell'articolo 71 sono sostenuti dai pertinenti TSO, nella misura del possibile a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 714/2009. Tali costi includono i costi dei meccanismi di compensazione associati alla garanzia dell'irrevocabilità delle capacità interzonali nonché i costi di ridispacciamento, scambi in controflusso e squilibri associati alla compensazione degli operatori del mercato.

Art. 80 Ripartizione dei costi fra NEMO e TSO nei diversi Stati membri

1. Tutti i NEMO e i TSO interessati trasmettono alle autorità di regolamentazione una relazione annuale nella quale sono illustrati in dettaglio i costi di istituzione, modifica e gestione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero. Tale relazione è pubblicata dall'Agenzia tenendo conto delle informazioni commerciali sensibili. I costi direttamente connessi al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero sono chiaramente e distintamente identificati e verificabili. La relazione illustra inoltre in modo particolareggiato il contributo dei TSO ai costi sostenuti dai NEMO a norma dell'articolo 76, paragrafo 2.

2. I costi di cui al paragrafo 1 sono così ripartiti:

  1. a) costi comuni derivanti dalle attività coordinate di tutti i NEMO o TSO che partecipano al coupling unico del giorno prima e al coupling infragiornaliero;

  2. b) costi regionali derivanti dalle attività dei NEMO o dei TSO che collaborano in una data regione;

  3. c) costi nazionali derivanti dalle attività dei NEMO o dei TSO in un dato Stato membro.

3. I costi comuni di cui al paragrafo 2, lettera a), sono ripartiti fra i TSO e i NEMO negli Stati membri e nei paesi terzi che partecipano al coupling unico del giorno prima e al coupling infragiornaliero. Per calcolare l'importo che sono tenuti a versare i TSO e i NEMO di ogni Stato membro e, se del caso, dei paesi terzi, un ottavo dei costi comuni è suddiviso equamente fra ogni Stato membro e paese terzo, cinque ottavi sono suddivisi fra ogni Stato membro e paese terzo in modo proporzionale al loro consumo e due ottavi sono suddivisi equamente fra i NEMO partecipanti. Per tener conto dei cambiamenti a livello dei costi comuni o a livello dei TSO e dei NEMO che partecipano, il calcolo dei costi comuni è adeguato con cadenza regolare.

4. I NEMO e i TSO che cooperano in una data regione concordano una proposta per la ripartizione dei costi regionali a norma del paragrafo 2, lettera b). La proposta è quindi approvata individualmente dalle autorità nazionali competenti di ciascuno degli Stati membri della regione. I NEMO e i TSO che cooperano in una data regione possono in alternativa avvalersi degli accordi per la ripartizione dei costi di cui al paragrafo 3.

5. I principi di ripartizione dei costi si applicano ai costi sostenuti a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Questa disposizione lascia impregiudicate le soluzioni esistenti utilizzate per lo sviluppo del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero e i costi sostenuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono ripartiti fra i NEMO e i TSO in base agli accordi vigenti che disciplinano tali soluzioni.

Titolo IV. Delega di mansioni e monitoraggio

Art. 81 Delega di mansioni

1. Un TSO o un NEMO ha la facoltà di delegare in toto o in parte qualsiasi mansione assegnatagli in forza del presente regolamento a uno o più soggetti terzi, qualora il terzo sia in grado di espletare la rispettiva mansione in modo almeno altrettanto efficiente. Il soggetto delegante resta responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento, compreso l'obbligo di assicurare l'accesso dell'autorità di regolamentazione alle informazioni necessarie per effettuare il monitoraggio.

2. Prima del conferimento della delega, il soggetto terzo interessato è tenuto a dimostrare chiaramente alla parte delegante la propria capacità di adempiere tutti gli obblighi imposti dal presente regolamento.

3. Qualora una mansione specificata dal presente regolamento sia delegata in toto o in parte a un terzo, prima del conferimento della delega la parte delegante è tenuta a garantire la conclusione di idonei accordi di riservatezza conformemente agli obblighi in materia che le incombono.

Art. 82 Monitoraggio dell'attuazione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero

1. Il o i soggetti che espletano le funzioni di MCO sono monitorati dalle autorità di regolamentazione o dalle autorità pertinenti responsabili del territorio in cui sono ubicati. Se del caso, altre autorità di regolamentazione o autorità pertinenti nonché l'Agenzia contribuiscono al monitoraggio. Le autorità di regolamentazione o le autorità pertinenti responsabili primariamente del monitoraggio di un NEMO e le funzioni di MCO collaborano pienamente e danno accesso alle informazioni ad altre autorità di regolamentazione e all'Agenzia al fine di garantire un adeguato monitoraggio del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, a norma dell'articolo 38 della direttiva 2009/72/CE.

2. Il monitoraggio dell'attuazione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero da parte dell'ENTSO-E a norma dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 714/2009 riguarda in particolare i seguenti ambiti:

  1. a) i progressi e i potenziali problemi connessi all'attuazione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, compresa la scelta fra le diverse opzioni disponibili in ogni paese;

  2. b) la stesura della relazione sul calcolo e l'allocazione della capacità conformemente all'articolo 31, paragrafo 1;

  3. c) l'efficienza della configurazione esistente delle zone di offerta in coordinamento con l'Agenzia, a norma dell'articolo 34;

  4. d) l'efficacia del funzionamento dell'algoritmo di price coupling e dell'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua in collaborazione con i NEMO conformemente all'articolo 37, paragrafo 6;

  5. e) l'efficacia del criterio relativo alla stima del valore del carico perso, a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, e dell'articolo 54, paragrafo 1, e

  6. f) il riesame della metodologia di calcolo degli scambi programmati derivanti dal coupling unico del giorno prima, conformemente dell'articolo 43, paragrafo 4.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ENTSO-E presenta all'Agenzia un piano di monitoraggio che comprende le relazioni da preparare ed eventuali aggiornamenti, conformemente al paragrafo 2, per ottenere un parere.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Agenzia, in collaborazione con l'ENTSO-E, stila un elenco delle informazioni pertinenti che l'ENTSO-E comunica all'Agenzia, conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009. L'elenco delle informazioni pertinenti può essere soggetto ad aggiornamenti. L'ENTSO-E cura un'ampia banca dati delle informazioni richieste dall'Agenzia in formato digitale standardizzato.

5. Tutti i TSO comunicano all'ENTSO-E le informazioni necessarie per espletare le mansioni a norma dei paragrafi 2 e 4.

6. Su richiesta dell'Agenzia e dell'ENTSO-E, i NEMO, gli operatori del mercato e le altre organizzazioni interessate dal coupling unico del giorno prima e infragiornaliero presentano all'ENTSO-E le informazioni necessarie al monitoraggio ai sensi dei paragrafi 2 e 4, fatta eccezione per le informazioni già ottenute dalle autorità di regolamentazione, dall'Agenzia o dall'ENTSO-E nell'ambito delle rispettive mansioni di monitoraggio dell'attuazione.

Titolo V. Disposizioni transitorie e finali

Art. 83 Disposizioni transitorie per l'Irlanda e l'Irlanda del Nord

1. Fatta eccezione per gli articoli 4, 5 e 6 e la partecipazione all'elaborazione di termini e condizioni o metodologie, per cui si applicano i rispettivi termini, quanto prescritto dal presente regolamento non si applica in Irlanda e in Irlanda del Nord fino al 31 dicembre 2017.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 2017, l'Irlanda e l'Irlanda del Nord attuano accordi preparatori transitori. Tali accordi:

  1. a) agevolano la transizione verso la piena attuazione e la piena conformità con il presente regolamento e includono tutte le misure preparatorie necessarie per la piena attuazione e la piena conformità con il presente regolamento entro il 31 dicembre 2017;

  2. b) garantiscono un grado ragionevole di integrazione con i mercati delle giurisdizioni limitrofe;

  3. c) disciplinano almeno:

    1. i) l'allocazione di capacità di interconnessione in un'asta esplicita del giorno prima e in almeno due aste infragiornaliere implicite;

    2. ii) la designazione congiunta di capacità di interconnessione e di energia nell'orizzonte temporale del mercato del giorno prima;

    3. iii) l'applicazione dell'obbligo di utilizzo pena la perdita definitiva («use-it-or-lose-it») o di vendita («use-it-or-sell-it»), come specificato all'allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 714/2009, alla capacità non fruita nell'orizzonte temporale del mercato del giorno prima;

  4. d) garantiscono una determinazione del prezzo equa e non discriminatoria della capacità di interconnessione nelle aste infragiornaliere implicite;

  5. e) istituiscono un meccanismo di compensazione equo, trasparente e non discriminatorio per garantire l'irrevocabilità;

  6. f) stabiliscono una tabella di marcia dettagliata, approvata dalle autorità di regolamentazione per l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, comprensiva delle tappe per realizzare la piena attuazione del presente regolamento nonché la conformità ad esso;

  7. g) sono subordinati a un processo di consultazione che coinvolge tutte le parti interessate e tengono nella massima considerazione gli esiti della stessa;

  8. h) sono giustificati sulla base di un'analisi costi-benefici;

  9. i) non incidono indebitamente su altre giurisdizioni.

3. Le autorità di regolamentazione dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord comunicano all'Agenzia, con cadenza almeno trimestrale o su richiesta della stessa Agenzia, le eventuali informazioni necessarie per valutare gli accordi transitori relativi al mercato dell'energia elettrica sull'isola d'Irlanda e i progressi verso la realizzazione della piena attuazione del presente regolamento nonché della conformità ad esso.

Art. 84 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker