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Sez. 1, Ordinanza n. 20288 del 17/06/2026 (Rv. 679052-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE | Giudizio di appello - Remissione della causa al primo giudice per ragioni di giurisdizione - Condanna alle spese anche del primo grado - Legittimità.
Stato
decisa il 2026-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679052-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE

Il giudice di appello, ove rimetta le parti davanti al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., ratione temporis vigente, riconoscendo la giurisdizione da questi negata, deve provvedere alla liquidazione, oltre che delle spese della fase di appello, anche di quelle relative al giudizio di primo grado.

Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)