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Sez. 3, Sentenza n. 9241 del 06/05/2016 (Rv. 639708 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Conducente di un motociclo - Omesso uso del casco protettivo - Fonte di corresponsabilità - Condizioni - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639708-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CAUSALITÀ (NESSO DI)

In materia di responsabilità da sinistro stradale, l'omesso uso del casco protettivo da parte di un motociclista vittima di incidente può essere fonte di corresponsabilità del medesimo, a condizione che tale infrazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, circostanza che può essere accertata anche d'ufficio dal giudice, giacché riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Strada art. 171

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)