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Sez. 4, Sentenza n. 4810 del 27/01/1983 Ud. (dep. 25/05/1983) Rv. 159201 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - IMPUGNAZIONI - RIGETTO DEI MOTIVI E APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA - CONDANNA DELL'IMPUTATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - ESCLUSIONE - MOTIVI.*
Stato
decisa il 1983-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159201-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - IMPUGNAZIONI - RIGETTO DEI MOTIVI E APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA - CONDANNA DELL'IMPUTATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - ESCLUSIONE - MOTIVI.*

L'imputato non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonostante il rigetto dei motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione, qualora il giudice abbia dichiarato estinto il reato per amnistia; ciò perché all'imputato medesimo è derivato dal giudizio un vantaggio in conseguenza del gravame da lui proposto. (V mass n 142292).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 488 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)