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Sez. 1 - , Sentenza n. 20602 del 27/06/2022 (Rv. 665229 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Insinuazione al passivo di credito per prestazione d’opera professionale - Eccezione di prescrizione presuntiva formulata dal curatore - Deferimento a quest'ultimo del giuramento decisorio sull'avvenuto pagamento – Dichiarazione del curatore di nulla sapere al riguardo – Conseguenze - Fondamento. PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665229-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In tema di accertamento del passivo fallimentare, a fronte dell'insinuazione di un credito maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'articolo 2956, n. 2, c.c., ove il curatore eccepisca la prescrizione presuntiva del credito e il creditore gli deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno costituisce mancato giuramento, dovendo egli subire le conseguenze dell'affermazione dell'estinzione del debito implicita nella sollevata eccezione di prescrizione presuntiva.

Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2960 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)