Sez. 3 - , Sentenza n. 27609 del 29/10/2019 (Rv. 655574 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE | Contratto di utenza telefonica – Malfunzionamento del servizio di connessione analogica – Indennizzo previsto nella carta dei servizi – Esonero dall’onere di provare il danno – Esclusione - Fondamento.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE
Nel contratto di utenza telefonica, in caso di malfunzionamento del servizio di connessione analogica, il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla carta dei servizi non solleva l'utente che abbia proposto domanda risarcitoria dall'onere di provare il danno, giacché dall'esistenza e dall'entità del disservizio, rilevanti ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo, non può trarsi in via presuntiva la dimostrazione dell'effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, DPR 19/09/1997 num. 318 art. 2, DPR 19/09/1997 num. 318 art. 10, DPR 19/09/1997 num. 318 art. 16, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 35, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)