Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori
Testo in vigore al
Titolo III. Norme per la esecuzione del programma decennale
Art. 29
1. Gli alloggi costruiti in base ai piani previsti dalla presente legge, fuori dei casi stabiliti dal quarto comma del presente articolo, sono assegnati ai richiedenti in proprieta' con pagamento rateale e con garanzia, ipotecaria.
2. Gli alloggi assegnati in proprieta' con garanzia ipotecaria, non potranno essere alienati dal lavoratore prima che siano trascorsi dieci anni dalla, data dell'atto di trascrizione previsto dal secondo comma dell'articolo 2 qualora si tratti di alloggi costruiti e assegnati dalla Gestione I.N.A.-Casa alla data di entrata, in vigore della presente legge, ovvero dalla data di assegnazione qualora si tratti di alloggi costruiti in base al programma decennale.
3. I contratti stipulati in violazione di quanto stabilito nel precedente comma sono nulli. E' fatta salva la facolta' degli assegnatari degli alloggi realizzati dalla gestione INA-Casa di cedere, senza i vincoli di cui al comma precedente, gli alloggi assegnati in proprieta' con garanzia ipotecaria ad alto lavoratore che abbia pagato un'intera annualita' di contributo e che non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio costruito con il concorso o il contributo dello Stato.
4. Il 50 per cento dei fondi destinati alla costruzione di case per i lavoratori compresi nei settori indicati nei nn. 1) e 2) dell'articolo 15, saranno impiegati per la costruzione di alloggi destinati ad essere assegnati in locazione.
5. Gli alloggi destinati ai lavoratori compresi nei settori indicati nei nn. 1) e 2) dell'articolo 15 saranno riscattabili in trenta anni quelli destinati ai lavoratori appartenenti al settore inliciato nel n. 3) dello stesso articolo in venti anni. Gli alloggi assegnati in locazione resteranno in proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari con obbligo di versare alla Gestione case per lavoratori una quota, annuale di riscatto per trenta anni, pari all'ammontare del canone di locazione.
6. Agli assegnatari degli alloggi in locazione di cui al comma precedente e' consentita la trasformazione della assegnazione in locazione in assegnazione in proprieta', immediata con ipoteca legale, anche per i singoli alloggi compresi in un edificio.
Art. 30
1. Le cooperative previste dal n. 3) dell'articolo 15 che siamo ammesse al beneficio del finanziamento potranno assumere, direttamente o costituendosi in consorzi, il compito della costruzione, ovvero delegare tali funzioni ad enti specializzati competenti per territorio prescelti quali sezioni appaltanti dalla Gestione case per lavoratori; esse potranno altresi' designare il progettista da scegliersi tra quelli compresi nell'albo nazionale predisposto dalla Gestione.
2. Con le limitazioni che potranno essere stabilite dalla Gestione, le facolta concesse alle cooperative ai sensi del comma precedente saranno estese alle aziende, nonche' agli assegnatari di alloggi da costruire per il settore indicato nel n. 1) dell'articolo 15 sempreche' concorrano le seguenti condizioni ed entro i seguenti limiti:
a) che sia stato possibile addivenire, nel caso di costruzioni afferenti al settore indicato nel n. 1) dello articolo 15 ad un raggruppamento di assegnatari individuabile ed adeguarlo alle esigenze della unita' immobiliare da realizzare;
b) che per quanto concerne l'area, la scelta di questa ricada fra quelle comprese nel complesso di aree acquisite dalla Gestione, a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167;
c) che, per quanto concerne la partecipazione diretta dei lavoratori assegnatari alla costrizione, questa, a giudizio dell'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio non sia di pregiudizio alla realizzazione del programma.
3. Gli Istituti autonomi per le case popolari nella esecuzione di programmi dovranno includere la esecuzione di alloggi individuali, anche sotto l'aspetto dell'ampliamento ed adeguamento alla norme igienico-sanitarie, di appartamenti di proprieta' dei lavoratori richiedenti e di sopraelevazione di edifici gia' esistenti di proprieta', dei lavoratori stessi e da essi abitati.
4. Nei casi in cui lavoratori assegnatari si avvalgano delle facolta' previste negli articoli precedenti, gli Istituti autonomi per le case popolari, con le modalita' previste dalle norme di attuazione della presente legge, eserciteranno il controllo nei confronti delle cooperative, degli enti incaricati della costruzione dei raggruppamenti di richiedenti al fine di assicurare il buon esito dei programmi.
5. In caso di necessita' o di inadempienza, gli Istituti autonomi per le case popolari avranno facolta' di sostituirsi agli incaricati della costruzione.
6. Fuori dei casi previsti dal precedente comma, gli Istituti autonomi per le case polari provvederanno direttamente alla esecuzione dei piani. Tale funzione potra' essere delegata dalla Gestione ad altri Enti specializzati nonce' a cooperative di produzione e lavoro ed a consorzi scelti nell'elenco di cui alla lettera dell'articolo 23.
7. Gli istituti autonomi case popolari sono, in ogni caso, responsabili nei confronti della Gestione delle esecuzione dei piani e del buon uso dei fondi per essa impiegati.
Art. 31
1. La progettazione delle costruzioni previste dai piani dovra' tenere conto dei limiti relativi ai costi massimi a vano che, per ciascuna localita' o gruppi di localita', saranno fissati dal Comitato centrale.
2. Il superminimo di tali limiti potra', in casi eccezionali e per fondati motivi, essere autorizzato dalla Gestione case per lavoratori, anche durante il corso dei lavori. Fuori in tali casi, gli Istituti autonomi per le case popolari saranno responsabili dell'eccedenza sui limiti stessi.
3. La Gestione, entro i limiti stabiliti dagli stanziamenti effettuati dal Comitato nel corso della ripartizione dei fondi, eseguita, ai sensi dell'articolo 1 provvedera' ai conseguenti accreditamenti agli Istituti autonomi per le case popolari.
4. I pagamenti effettuati da questi ultimi dovranno avere luogo esclusivamente attraverso istituti bancari.
Art. 32
1. La determinazione delle rate mensili costanti di ammortamento da corrispondersi dagli assegnatari degli alloggi indicati nei nn. 1) e 2) dell'articolo 15 sara' effettuata prima della consegna degli alloggi sulla base dei costi convenzionali a vano per ciascuno dei piani pluriennali e per gruppi di localita' saranno fissati dal Comitato. Le quote di ammortamento dovranno essere determinate fra il minimo del 2 per cento ed il massimo di 3 per cento.
2. Le quote di ammortamento degli alloggi costruiti da cooperative saranno determinate dal Comitato centrale sulla base del costo effettivo degli alloggi stessi.
3. Il canone di locazione e' stabilito nella misura dell'1,50 per cento dei costo convenzionale a vano.
4. L'importo delle rate determinate come sopra sara' definito agli effetti del contratto da stipularsi all'atto dell'assicurazione.
Art. 33
1. Tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani di costruzione previsti nella presente legge, godono della esenzione dalle imposte di bollo, fatta eccezione per le cambiali; e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvi gli emolumenti dovuti a conservatori dei registri immobiliari.
2. Le volture catastali conseguenti all'attuazione della presente legge saranno effettuate in esenzione del pagamento di tutti i diritti previsti dalla tabella, allegata sub-A al regio decreto 8 dicembre 1935, n. 2153, modificato con legge 27 maggio 1959, n. 354.
3. Le aree edificabili occorrenti per l'attuazione della presente legge, cosi' come le costruzioni realizzate dalla Gestione case per i lavoratori e dagli Istituti autonomi per le case popolari godranno dall'esenzione dai contributi di miglioria.
4. Le costruzioni effettuate ai sensi della presente legge sono esentate dall'imposta, sui fabbricati e relative sovraimposte per la durata, di venticinque anni sempreche' siano state ultimate non oltre il 31 marzo 1975.
5. I materiali impiegati per la costruzione degli alloggi previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta, di consumo.
6. La disposizione di cui al comma precedente non da' luogo all'applicazione del sesto comma dell'articolo 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.
7. Le agevolazioni fiscali previste dai commi precedenti si intendono estese anche alla costruzione di locali non adibiti ad uso di alloggio, ma aventi carattere accessorio dei complessi immobiliari realizzati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Non sono dovuti diritti o tasse per l'approvazione, da parte delle competenti autorita' comunali, dei progetti delle costruzioni effettuate con i fondi della Gestione case per lavoratori.
9. Non sono, del pari, dovuti diritti per il rilascio della licenza di abitabilita' degli alloggi costruiti con i fondi della Gestione case per lavoratori e dagli Istituti autonomi per le case popolari in applicazione della presente legge.
Art. 34
1. Allo scadere del secondo piano settenale sara' provveduto al conguaglio previsto dal terzo comma dell'articolo della legge 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148.
2. La differenza fra i versamenti effettuati dallo Stato alla Gestione I.N.A.-Casa e, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Gestione cose per lavoratori e i contributi dovuti a questo ultimo Ente per effetto della legge citata, qualora risulti un credito per lo la Stato, sara' imputata a riduzione delle annualita' dovute alla Gestione case per lavoratori per effetto del precedente articolo 10.
3. Per gli oneri derivanti allo Stato sia in relazione a quanto stabilito dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, sia dalla presente legge, e' autorizzata una spesa annua di 12 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65 e di 22 miliardi di lire per ciascuno dei rimanenti 8 esercizi finanziari successivi, decorrenti dall'esercizio 1965-66.
4. Tali annualita' saranno versate dallo Stato alla Gestione e utilizzate a copertura dei contributi previsti dall'articolo 10, lettere a) e d) nonche' in relazione a contributi afferenti ad alloggi costruiti in attuazione dei due primi piani settennali.
5. Allo scadere di ciascun esercizio finanziario si provvedera' alla determinazione delle annualita' complessive di contributi venticinquennali concernenti gli alloggi assegnati nel corso dell'esercizio.
6. Alla scadenza del piano decennale con apposita legge saranno stabilite le modalita' di pagamento del residuo debito dello Stato nei confronti della Gestione per il residuo del venticinquennio.
7. Nessun credito potra' comunque essere riconosciuto alla Gestione eccedente la spesa autorizzata dal precedente terzo comma per quanto concerne i versamenti ad essa dovuti nel corso del decennio per effetto della presente legge, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e della legge 26 novembre 1955, n. 1148.
Art. 35
1. Le attivita' patrimoniali e le obbligazioni della Gestione I.N.A.-Casa sono trasferite alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Gestione case per lavoratori, la quale assume altresi' la titolarita' attiva e passiva di tutti i rapporti processuali della predetta Gestione I.N.A.-Casa.
2. Entro i termini e secondo le modalita' che saranno stabilite dalle norme di attuazione della presente legge, la Gestione case per lavoratori provvedera' alla cessione delle proprieta' immobiliari diverse dagli alloggi gia' della gestione INA-Casa, fatta eccezione degli edifici destinati ai centri sociali realizzati ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modificazioni, i quali sono ceduti in uso all'ente convenzionato per l'attuazione del servizio sociale.
3. La cessione delle proprieta' suddette dovra' di massimo essere effettuata in favore di istituzioni perseguenti le finalita' alle quali gli immobili sono stati destinati e che agiscano per il pubblico interesse.
4. E' fatta eccezione per i locali destinati ad uso di imprese commerciali i quali potranno essere venduti a privati con diritto di opzione per coloro che risulteranno conduttori di aziende in essi allocate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 36
1. Ai fini del completamento del secondo piano settennale istituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, il Comitato centrale e la Gestione continueranno ad applicare, in quanto compatibili con la presente legge, la stessa legge n. 1148, la legge 28 febbraio 1949, n. 43, la legge 2 agosto 1952, n. 1084, la legge 24 gennaio 1958, n. 19, il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, ed il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1957, n. 1333.
Art. 37
1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della presente legge potranno essere estese, con deliberazione del Comitato centrale, agli alloggi a riscatto con patto di futura vendita delle costruzioni del secondo settennio nelle zone nelle quali gli assegnatari versino in prevalenza in condizioni economiche disagiate.
Art. 38
1. Agli assegnatari di alloggi a riscatto con patto di futura vendita delle costruzioni del secondo settennio, che versino in condizioni economiche disagiate, e' consentito di chiedere la trasformazione dell'assegnazione a riscatto in assegnazione in locazione semplice.
2. Tale facolta' dovra' essere esercitata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per le costruzioni non ancora assegnate, entro sei mesi dalla consegna effettiva dell'alloggio.
3. Nel programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori verra' ridotto, nella parte finale del programma, il numero degli alloggi da assegnare in locazione semplice in corrispondenza del numero degli alloggi per i quali sara' stata esercitata la facolta' di cui al primo comma.
Art. 39
1. La consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale della Gestione case per lavoratori, compreso il direttore generale, sono stabiliti con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
2. La Gestione case per lavoratori dovra' comunque procedere all'assorbimento di tutto il personale gia' alle dirette dipendenze della Gestione I.N.A.-Casa senza risoluzione del rapporto di impiego, ivi compresi gli incaricati regionali.
3. La Gestione case per lavoratori non potra', inoltre, procedere all'assunzione di nuovo personale prima di aver provveduto all'assunzione di tutto il personale distaccato dall'I.N.A. presso la Gestione I.N.A.-Casa in liquidazione.
4. Tutto il personale della Gestione case per lavoratori e' assunto con contratto a tempo indeterminato e ad esso, qualunque sia la provenienza, e' garantita uniformita' di trattamento in relazione alle funzioni esercitate.
5. Sono fatti salvo i diritti di anzianita' e di qualificazione nonche' le posizioni acquisite in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge ed e' pure conservato ad persone il trattamento economico goduto alla stessa data.
6. Le norme di attuazione stabiliranno i criteri per la liquidazione del personale nonche' la costituzione del fondo di liquidazione per il personale rimasto in servizio e per il trattamento di quiescenza e previdenza, del personale stesso.
Art. 40
1. Restano salve le competenze delle province di Trento e Bolzano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1959, n. 28, e si intendono riferiti alla Gestione case per lavoratori gli adempimenti imposti dall'articolo 2 del decreto presidenziale citato alla Gestione I.N.A.-Casa.
Art. 41
1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato centrale, le norme per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubbica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI - BOSCO - TRABUCCHI -
TREMELLONI - LA MALFA
- SULLO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO