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Sez. U, Sentenza n. 19547 del 19/12/2003 (Rv. 569098 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE | Avvocati e procuratori in servizio presso istituzioni comunitarie - Avvocato addetto al servizio giuridico della Commissione europea - Elenco speciale annesso all' Albo ordinario presso il Consiglio dell'Ordine locale - Iscrizione - Ammissibilità - Condizioni - Conservazione del domicilio professionale originario - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569098-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE

L'avvocato che assume le funzioni di addetto al Servizio giuridico della Commissione europea, con sede in Bruxelles, al quale sono attribuiti compiti di consulenza giuridica nell'interesse di questa istituzione comunitaria e di rappresentanza in giudizio della medesima dinanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee e ad ogni altro organo giurisdizionale, è obbligato a risiedere nel luogo ove ha sede detto servizio e, svolgendo la relativa attività con carattere di esclusività, poiché non può espletare attività in favore di altri soggetti, ha diritto ad ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo ordinario, presso il Consiglio dell'Ordine locale -iscrizione peraltro prevista dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 96 del 2001, in favore degli avvocati addetti agli uffici legali di enti aventi sede in un paese membro della CE- senza che tale iscrizione sia subordinata alla conservazione del domicilio professionale nella circoscrizione originaria, dato che, a seguito del suo inserimento nella struttura organizzativa della Commissione europea, la cui sede è ubicata in uno Stato estero (Belgio), la sua attività è necessariamente svolta in un luogo diverso da quello originario.

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1999 num. 526 CORTE COST., Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 10, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)