Sez. 3, Sentenza n. 12203 del 12/06/2015 (Rv. 635627 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE | Sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Obbligo di motivazione - Portata.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE
L'adozione del modello "semplificato" di decisione, di cui all'art. 281 sexies cod. proc. civ., non esonera comunque il giudice dall'obbligo di fornire alle parti una motivazione che consenta di ricostruire, sia pur sinteticamente, i fatti di causa, ed offra alla fattispecie concretamente esaminata una soluzione corretta sul piano logico-giuridico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)