Sez. 1 - , Ordinanza n. 23594 del 09/10/2017 (Rv. 645788 - 02)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE | Appalto (Contratto di) - Responsabilità dell'appaltatore - Configurabilità - Condizioni - Obbligo dell'appaltatore di controllare la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente - Sussistenza - Condizioni - Limiti.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE
L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)