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Sez. 1 - , Ordinanza n. 23594 del 09/10/2017 (Rv. 645788 - 02)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE | Appalto (Contratto di) - Responsabilità dell'appaltatore - Configurabilità - Condizioni - Obbligo dell'appaltatore di controllare la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente - Sussistenza - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2017-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645788-02

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)