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Sez. 3, Sentenza n. 16000 del 12/02/2003 Ud. (dep. 07/04/2003) Rv. 224472 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE | Esecuzione di opere distinte ma collegate all'immobile principale - Senza rottura dei sigilli - Configurabilità del reato di cui all'art. 349 c. p. - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224472-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE

Il reato di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., è configurabile allorché si eseguono nella stessa area occupata dalla costruzione abusiva opere distinte, ma ad essa inequivocabilmente collegate, atteso che il sequestro dell'immobile, e la conseguente apposizione dei sigilli mirano ad impedire la prosecuzione dei lavori e l'ultimazione dell'opera, così che assume rilievo penale anche la condotta che, pur non determinando la distruzione effettiva dei sigilli, eluda il vincolo di immodificabilità imposto, tutelando la norma dell'art. 349 sia l'integrità materiale dei sigilli quanto quella strumentale e funzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)