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Sez. 5 - , Sentenza n. 20943 del 06/08/2019 (Rv. 654860 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Atti presupposti - Legittimità - Sindacato - Condizioni - Diretta contestazione ed impugnazione con l’atto conclusivo - Necessità - Conseguenze - Poteri officiosi del giudice tributario - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654860-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 448 del 2001, con estensione della giurisdizione al sindacato sulla legittimità degli atti presupposti e preparatori, è onere del contribuente sottoporli a diretta contestazione ed impugnazione unitamente all'atto finale del procedimento impositivo, essendo altrimenti preclusa l'attivazione e l'esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice di merito, il quale non può sopperire alle carenze istruttorie delle parti, stante il carattere tendenzialmente dispositivo del processo. (Fattispecie in tema di accesso domiciliare in cui la S.C. ha escluso che la contribuente potesse dolersi dell'illegittimità della relativa autorizzazione, non avendola impugnata congiuntamente all'avviso di accertamento).

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)