diritto.io

Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia

Testo in vigore al

Art. 23

1. L'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, e' sostituito dal seguente:
"Sono considerate d'interesse statale e rimangono di competenza degli organi dello Stato le categorie e lavori pubblici relative a:
a) rete autostradale e strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate secondo quanto previsto dall'art. 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 8;
b) costruzione e manutenzione di opere ferroviarie, eccetto quelle riguardanti linee metropolitane;
c) costruzione e manutenzione di aerodromi, eccetto quelli a carattere esclusivamente turistico;
d) opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria e grandi derivazioni di acque pubbliche;
e) costruzione e manutenzione di porti, eccetto quelli di seconda categoria dalla seconda classe in poi;
f) opere e lavori per servizi statali, con esclusione dell'edilizia scolastica di competenza degli enti locali;
g) opere e lavori di edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, di edilizia universitaria;
h) opere e lavori di riparazione di danni bellici;
i) opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali, relative a materia di competenza statale, nonche' gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamita' di estensione ed entita' particolarmente gravi".

Art. 26

1. Ferme restando tutte le competenze statali, di cui all'art. 23 del presente decreto, le funzioni amministrative previste dagli articoli 2, 3, 4 e 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che gia' non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, relativamente al suo territorio.

2. Si applicano anche nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 6.

Titolo X. Istruzione artigiana e professionale

Art. 28

1. Le funzioni amministrative ed i compiti in materia di istruzione artigiana e professionale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono trasferiti anche alla regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Al trasferimento dei beni, di cui al penultimo comma dell'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, si provvede, sentita la regione, con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sugli enti interessati, di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Titolo XI. Demanio e patrimonio

Art. 29

1. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822 del codice civile, se appartengono alla regione, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.

2. Fanno parte, altresi', del demanio regionale e sono soggetti allo stesso regime: i porti lacuali e fluviali; le opere di navigazione interna di terza e quarta classe; le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate.

3. Sono pure soggetti al regime del demanio regionale i diritti reali che spettano alla regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilita' di alcuno dei beni indicati nei precedenti commi o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni medesimi.

Art. 30

1. Fanno parte del patrimonio indisponibile della regione, oltre i beni indicati nell'art. 55 dello statuto, gli edifici destinati a sede di uffici regionali, con i loro arredi, e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio regionale.

Titolo XII. Delega di funzioni statali

Art. 31

1. Le funzioni delegate alle regioni, mediante i decreti del Presidente della Repubblica numeri 3 e 5 del 14 gennaio 1972, 8 del 15 gennaio 1972 e 315 del 5 giugno 1972, che gia' non spettino per competenza propria alla regione Friuli-Venezia Giulia, vengono delegate anche a questa ultima, relativamente al suo territorio, in applicazione dell'art. 10 dello statuto regionale.

2. Sono altresi' delegate alla regione tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti espropriazioni per pubblica utilita', occupazioni temporanee e d'urgenza, dichiarazioni di pubblica utilita' e dichiarazioni d'indifferibilita' e d'urgenza, relativamente alle opere di competenza statale, delegate alla regione medesima, ed a quelle a totale carico dello Stato ma non di competenza statale.

3. Salvo quanto stabilito nell'art. 45 dello statuto regionale, nell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 e nell'art. 25 del presente decreto, all'esercizio delle funzioni delegate la regione provvede a mezzo degli organi ed uffici istituzionalmente competenti, secondo le proprie leggi, per la materia cui la delega inerisce.

4. Le funzioni delegate vengono esercitate dagli organi regionali in conformita' delle direttive emanate dal competente organo statale.

5. In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Titolo XIII. Funzioni di controllo

Art. 32

1. E' istituita la sezione di controllo della regione Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste.

2. La sezione di cui al comma 1 e' composta da un presidente di sezione e da quattro magistrati della Corte dei conti, due dei quali nominati ai sensi del comma seguente.

3. Alla nomina di due consiglieri, rientranti nel contingente previsto dall'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, provvede il Consiglio dei Ministri, su indicazione del Presidente della regione, da formulare con le modalita' di cui all'articolo 44 dello statuto della regione.

4. I due posti di consigliere di cui al precedente comma 3, aggiuntivi rispetto alla tabella B prevista dalla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, rendono indisponibili un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti.

Art. 33

1. La sezione regionale di controllo esercita, nel rispetto dell'ordinamento regionale ed ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell'ambito dei programmi annuali dalla stessa deliberati anche sulla base delle richieste della regione, il controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, ai fini del referto al Consiglio regionale, nonche' il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali, e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, per riferirne agli organi rappresentativi di detti enti. La sezione, nell'esercizio del controllo sulla gestione, valuta le deduzioni delle amministrazioni controllate, evidenziandole nei referti di cui sopra, ed esamina i risultati dei controlli interni eventualmente effettuati. Il controllo comprende anche la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari; tale attivita' deve adeguarsi ai sistemi di controllo espressamente previsti, collateralmente ai sistemi gestionali, dalle specifiche normative dell'Unione europea.

2. La sezione delibera il programma annuale di cui al comma 1, tenendo conto degli altri controlli esterni gia' programmati o effettuati, al fine di evitare la duplicazione dei controlli.

3. La sezione regionale, oltre a riferire annualmente con una o piu' relazioni al consiglio regionale gli esiti del controllo sulle gestioni e ad assumere le decisioni in materia di parificazione del rendiconto generale della regione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36 del presente decreto e degli articoli 39 e 41 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, presenta allo stesso consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' del conto e la legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni, esplicitando le modalita' di verifica.

4. La sezione, a richiesta del consiglio regionale, procede alla valutazione degli effetti finanziari delle norme legislative che comportino spese riferendone con una o piu' relazioni al consiglio stesso; a richiesta dell'amministrazione controllata, puo' rendere motivati avvisi sulle materie di contabilita' pubblica.

5. La sezione inoltre esercita, ai sensi delle disposizioni vigenti, il controllo sugli atti ed attivita' delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.

Art. 34

1. La sezione ripartisce le proprie funzioni tra collegi, per materie.

2. I collegi sono composti da tre magistrati; alla loro composizione provvede annualmente il presidente della sezione che, con il medesimo atto, indica anche il consigliere anziano che potra' sostituirlo. Alla composizione dei collegi si procede tenendo conto della specificita' delle materie di cui al comma 1 e della specializzazione dei magistrati.

3. Il presidente attribuisce le indagini di controllo sulla gestione all'inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai programmi. I magistrati riferiscono l'esito dell'indagine di controllo sulla gestione alla sezione regionale, oppure al collegio ove ne abbia competenza, ai fini delle deliberazioni delle relazioni e dell'assunzione delle altre determinazioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 35

1. L'ufficio distaccato di Udine provvede ad espletare tutte le attivita' istruttorie riguardanti gli assessorati regionali aventi sede in Udine. Nella delibera annuale di programma, inoltre, si provvede ad indicare le ulteriori funzioni assegnate a detto ufficio tenendo conto delle particolari esigenze di decentramento individuate d'intesa con la regione.

Art. 36

1. La sezione delibera con la presenza di tre magistrati, compreso il presidente, di cui uno scelto tra quelli nominati ai sensi del comma 3 dell'articolo 32. La sezione plenaria, le cui deliberazioni sono assunte con la presenza dei cinque componenti, ha competenza riservata per l'assunzione delle decisioni in materia di rendiconto generale della regione, per l'approvazione del programma annuale di controllo, per il controllo sulla evoluzione della spesa per il personale nel qual caso provvede alla certificazione dei contratti collettivi relativi al comparto unico regionale, per la risoluzione delle questioni di massima ad essa sottoposte dai collegi.

Art. 37

1. Presso la sezione e' istituito un servizio con compiti di collaborazione, revisione ed istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria. Il servizio e' posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnati.

2. Le norme contenute nel presente titolo sono improntate al criterio del rinvio dinamico alle eventuali future modificazioni apportate da leggi e regolamenti riguardanti l'organizzazione della Corte dei conti.

3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 32, la regione concorre anche all'organizzazione dell'attivita' di supporto alla sezione. A tale fine l'Amministrazione regionale, d'intesa con la sezione stessa, individua e mette a disposizione risorse umane, beni immobili e mobili.

4. La sezione adotta un proprio regolamento interno al fine della migliore organizzazione delle risorse umane e materiali disponibili.

Titolo XIV. Disposizioni finali

Art. 38

1. Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di protezione civile, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti e delle condizioni di lavoro marittimo e portuale, nonche' le altre attribuzioni che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese negli articoli 4 e 5 dello statuto speciale.

Art. 40

1. La regione, per l'esercizio delle attribuzioni spettanti a norma del presente decreto, si avvarra', in posizione di comando, del personale dello Stato organicamente assegnato agli uffici statali, che sia necessario all'esercizio delle funzioni trasferite.

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione emanera' le norme per l'inquadramento del personale comandato salvaguardandone la posizione giuridica ed economica acquisita.

Art. 41

1. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto d'intesa con l'amministrazione, regionale, il personale di ruolo o con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le sedi periferiche nel Friuli-Venezia Giulia degli enti menzionati nel primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e' trasferito alla regione, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai commi quarto e quinto dello stesso articolo.

2. Con legge regionale sara' disciplinata la definitiva destinazione di detto personale, fermo il rispetto delle prescrizioni sopraindicate.

3. Le spese per gli stipendi e per tutte le altre competenze ed oneri relativi al personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli enti di cui al precedente primo comma sono a carico della regione nel rispetto dei termini contrattuali.

Art. 43

1. Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative della regione che attengono ad esigenze di carattere unitario anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali; la funzione viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro o con i Ministri competenti.

2. L'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al comitato interministeriale per la programmazione economica, per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente, quando si tratti di affari particolari.

3. Gli organi statali e l'amministrazione regionale sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.