Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6063 del 26/03/2015 (Rv. 634865 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Art. 126 bis, cod. strada - Obbligo del proprietario di comunicare i dati del guidatore - Autocertificazione ex art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000 - Necessità - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni al codice della strada, il proprietario dell'autoveicolo, nell'ipotesi di mancata identificazione del conducente autore della infrazione, è tenuto a comunicare i dati personali e della patente di quest'ultimo, ma non anche a rendere in tal senso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, atteso che l'art. 126 bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, non richiama le formalità di cui all'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e, in ogni caso, lo stesso proprietario può non essere a diretta conoscenza di chi fosse alla guida al momento della commessa violazione.
Riferimenti normativi: DPR 15/06/1959 num. 393 art. 126 bis, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)