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Sez. U, Sentenza n. 9098 del 03/05/2005 (Rv. 580711 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Riconoscimento successivo di prova falsa - Diversità di trattamento rispetto alla disciplina del processo penale - Contrasto con l'art. 3 Costituzione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580711-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 395, n. 2, cod. proc. civ., sollevata in riferimento all'art. 3 Costituzione per diversità di trattamento rispetto alla difforme soluzione apprestata, per l'identica situazione, dall'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., secondo il quale la sopravvenienza di nuove prove successive alla condanna costituisce senza limitazioni motivo di revisione. Infatti, le differenze strutturali, funzionali e teleologiche del processo penale rispetto a quello civile pienamente giustificano, salvo il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, una diversa modulazione, da parte del legislatore, nell'esercizio della sua discrezionale potestà di valutazione delle difformi esigenze a tali differenze necessariamente connesse, nella disciplina di istituti pur di analoga natura. Pertanto, è del tutto ragionevole la tutela attribuita, nel processo civile, al fondamentale interesse (generale non meno che delle parti) alla stabilità del giudicato, pur raggiunta sulla base di una verità formale, con misure più incisive sugli interessi dei privati, che non nel processo penale, là dove ai plurimi interessi, anzitutto dell'imputato ma non secondariamente generali, e, quindi, all'accertamento della verità sostanziale, non possono non essere riconosciute rilevanza ed incidenza prevalenti e determinanti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)