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Provvedimenti urgenti per la finanza locale

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare provvedimenti urgenti per la finanza locale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:

Art. 1

1. Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1978. In allegato dovra' essere prodotto un documento, a firma del segretario comunale o provinciale e vistato dal sindaco o dal presidente l'amministrazione provinciale, certificativo, per l'esercizio 1977, delle entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio e delle spese impegnate, relative al primo titolo, distintamente per ciascun capitolo.

2. E' fatto divieto ai comuni, alle province ed alle loro aziende di trasporto di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, con esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977, afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli del bilancio di entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie, sia dei mutui per spese di investimento. Sono parimenti esclusi i prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori.

3. Per l'anno 1978, ai fini del computo di detti tre dodicesimi si fa riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano del disavanzo economico dell'esercizio 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualita' di ammortamento dei mutui assunte a carico del bilancio dello Stato ai sensi del successivo articolo 3 ed iscritte nel bilancio dell'ente per lo stesso esercizio.

4. Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mutui da contrarre a copertura dei disavanzi economici autorizzati con decreto del Ministro per l'interno per l'esercizio 1977, alla quota delle perdite di gestione delle aziende di trasporto sino all'esercizio 1977, ai mutui di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonche' ai mutui a copertura dei disavanzi di gestione delle altre aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre 1977.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N.77
Il limite di cui al precedente comma non si applica alle deliberazioni di data anteriore al 31 dicembre 1977, relative all'assunzione di prestiti gia' accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito.

6. Gli enti che hanno gia' approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute nel presente decreto.

7. Nel bilancio di cui al primo comma sara' compresa la perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di quella accertata, nei limiti dell'80 per cento, per l'esercizio 1976.

8. Sono altresi' compresi i contributi con i quali i comuni e le province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizio di trasporto gestiti in forma diversa, quando tale concorso sia dovuto in forza di atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi.

Art. 2

1. I comuni e le province che non avessero ancora provveduto all'approvazione dei rendiconti consuntivi, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, sono tenuti a presentare gli stessi entro il termine del 31 luglio 1978, limitatamente agli esercizi 1976 e 1977. Ove entro tale termine non si sia provveduto, la sezione del comitato di controllo nomina il commissario ad acta che vi provvede entro il termine di 90 giorni.

2. L'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1976 - che avverra' con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo dei comitati regionali di controllo - comporta, anche in deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione a sanatoria, a tutti gli effetti, dei rendiconti pregressi non approvati.

3. Il bilancio di previsione per l'esercizio 1979 non puo' essere approvato se non previa approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1977.

Art. 3

1. A partire dal 1° gennaio 1978 le rate di ammortamento dei mutui a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci degli enti locali, autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, o nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonche' quelle relative ai mutui di cui agli articoli 1 e 4 del predetto decreto-legge, sono assunte a carico del bilancio dello Stato.

2. In detta operazione di trasferimento sono compresi i mutui assunti o da assumere per la copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto relativamente agli esercizi 1977 e precedenti, per la parte non compresa nei mutui a pareggio dei bilanci economici.

3. Le ritenute relative alle annualita' di cui al precedente comma, da applicare sui trasferimenti previsti dal successivo articolo 10, sono praticate a far tempo dal versamento previsto per il mese di luglio.

4. La dipendenza ed applicazione delle norme del presente articolo, nei bilanci degli enti locali del 1978 e degli anni successivi non dovra' piu' essere iscritto l'ammontare relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al primo e secondo comma.

5. Gli istituti di credito mutuanti dovranno notificare alla Cassa depositi e prestiti l'ammontare delle annualita' dovute dai comuni e dalle province per i mutui di cui al primo e secondo comma in essere al 1 gennaio 1978.

6. La Cassa depositi e prestiti paghera' le rate stesse per conto del Ministero del tesoro che provvedera' al rimborso. Ai mandati di pagamento emessi dalla Cassa depositi e prestiti sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 37 del testo-unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Art. 4

1. A partire dal 1 gennaio 1978 sono rese libere le garanzie prestate sui cespiti delegabili dai comuni e dalle province per l'assunzione dei mutui a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci.

2. L'ammontare complessivo dei cespiti resi disponibili ai sensi del precedente comma puo' essere delegato esclusivamente a garanzia dei mutui da assumere per investimenti, nei limiti del 50 per cento dei cespiti medesimi per gli enti del Mezzogiorno e del 40 per cento negli altri casi . . .

Art. 5

1. Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1978 - escluse quelle per il personale, per interessi passivi sui mutui, per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto, per i contributi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, nonche' quelle coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione, e per i costi delle funzioni trasferite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - non potra' subire incrementi superiori al 7 per cento dell'ammontare previsto per il 1977 quale risulta, per gli enti che vi siano tenuti, dal bilancio di previsione rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952, e per gli altri enti dal documento previsto dal primo comma del precedente articolo 1.

2. Le spese per il personale, sopra considerate, si riferiscono a quelle a carico, per legge, degli enti locali, anche se il personale stesso risulti dipendente da enti, consorzi ed aziende, purche' pubblici, comunque costituiti.

3. Ove dal documento di cui al primo comma dell'articolo 1 risultino spese eccedenti quelle previste dal bilancio rideterminato ai sensi della citata legge 12 novembre 1971, n. 952, e sulle quali e' consentita la maggiorazione del 7 per cento, i comuni e le province potranno predisporre i bilanci di previsione 1978 includendovi l'importo di dette maggiori spese aumentato del 4 per cento.

4. I limiti di cui al primo e secondo comma sono rispettivamente elevati al 10 ed al 7 per cento per i comuni e le province del Mezzogiorno.

5. Gli enti locali che, dopo l'applicazione del limite massimo di incremento di spesa, di cui al primo e terzo comma, presentassero il bilancio con un'eccedenza di entrate, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti. Qualora, in sede consuntiva, le entrate risultassero inferiori alle previsioni, l'ente locale dovra' imputare l'eccedenza di spesa al bilancio dell'anno successivo.

6. Ai fini della determinazione del costo del personale deve essere assunto come riferimento per la nuova spesa l'importo risultante per tale titolo dal documento di cui al primo comma dell'articolo 1.

7. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione per il 1978 redatte in difformita' ai commi precedenti sono da dichiarare nulle, per violazione di legge, da parte dei competenti organi di controllo.

Art. 6

1. Nell'anno 1978 i comuni, le province, le loro aziende e i loro consorzi, non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra di quello del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976.

2. Per l'anno 1978 non potra' essere assunto, per mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1976.

3. Le province, i comuni capoluogo di provincia e quelli superiori a cinquantamila abitanti contestualmente al bilancio 1978 accertano il numero dei posti che sono vacanti nei confronti del limite di cui al primo comma o che si renderanno vacanti a seguito di pensionamento entro il 31 dicembre 1978 nei servizi comunali e nelle aziende e nelle province e loro aziende.

4. Con riferimento a tale accertamento i comuni e le province deliberano il piano di utilizzazione di tale complessiva disponibilita' di posti provvedendo, ove questo sia richiesto da esigenze derivati dalla ristrutturazione dei servizi o dalla istituzione di nuovi, a modificare le qualifiche dei posti da ricoprire. La modifica delle qualifiche costituisce modifica delle relative piante organiche.

5. I comuni la cui popolazione e' compresa tra i trentamila ed i cinquantamila abitanti, e i consorzi tra i comuni, o fra i comuni e le province, previa la ristrutturazione prevista dall'articolo 9-bis del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, possono assumere, in eccedenza al limite di cui al primo comma, il solo personale specializzato che e' strettamente necessario alla gestione di nuovi servizi pubblici e sociali istituiti o da istituire a seguito di opere gia' realizzate o che si realizzeranno entro il 1978, entro il limite di un quarto dei posti vacanti nel vigente organico. La delibera per tali assunzioni, ove necessario; comporta modifica della pianta organica.

6. I comuni compresi tra i 5 mila ed i 30 mila abitanti, e sempre in dipendenza di provvedimenti che riguardino la istituzione di nuovi servizi a seguito di opere gia' realizzate o che si realizzeranno entro il 1978, possono provvedere, previa la ristrutturazione prevista dall'articolo 9-bis del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, alla copertura di un terzo dei posti vacanti nel vigente organico, provvedendo, ove necessario, a modificare le qualifiche dei posti da ricoprire. La modifica delle qualifiche costituisce modifica della relativa pianta organica.

7. I limiti di cui al quinto e sesto comma sono elevati rispettivamente del 10 e 20 per cento per i comuni del Mezzogiorno.

8. Per i comuni fino a cinquemila abitanti e' consentita la copertura totale dei posti previsti nella vigente pianta organica con facolta' di modificare le qualifiche dei posti vacanti. La modifica delle qualifiche costituisce modifica della relativa pianta organica.

9. I comuni sino a 10.000 abitanti che non presentino vacanze nella pianta organica, possono assumere, previa modifica della suddetta pianta, un numero di dipendenti, sempreche' si tratti di personale specializzato e destinato a nuovi servizi, sino ad un massimo del 10 per cento del personale in servizio al 31 dicembre 1976.

10. I comuni e le province istituiti dal 1 gennaio 1974, i cui ruoli organici al 31 dicembre 1977 presentino vacanze, possono procedere ad assunzioni di personale nell'anno 1978 nel limite del 50 per cento delle vacanze stesse.

11. L'eventuale personale non di ruolo in servizio presso le province e i comuni di cui ai commi precedenti si computa ai fini della copertura del numero dei posti vacanti nella pianta organica.

12. Le spese per il personale derivanti dalla applicazione dei precedenti commi verranno portate in aumento del costo considerato Ma quinto comma dell'articolo 5 e ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente locale, saranno coperte, a consuntivo, con le modalita' dell'articolo 11, entro il 31 marzo 1979.

13. Il numero dei posti da ricoprire a norma dei precedenti commi e' riservato, fino al 30 per cento, ai giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285. Tale percentuale e' elevata al 50 per cento per gli enti locali del Mezzogiorno. Alla copertura dei posti si provvede comunque secondo le modalita' ed in base ai titoli previsti dai regolamenti del personale.

14. Nel limite di cui al primo comma non e' compreso il personale o comandato dalla regione o la cui spesa e' coperta da contributi statali o regionali concessi a seguito della attribuzione o delle deleghe di funzioni amministrative.

15. Fino all'entrata in vigore della riforma della finanza locale la commissione centrale della finanza locale esercita le sue funzioni soltanto in ordine alle deliberazioni concernenti il trattamento economico generale del personale e le modifiche dei ruoli organici dello stesso diverse da quelle previste nei precedenti commi, dei comuni e delle province, e nella composizione della sezione organici di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

16. Nell'anno 1978 i comuni, le province e i loro consorzi che alla data del 31 gennaio 1978 abbiano deliberato di assumere la gestione diretta di servizi gia' in concessione, o comunque gestiti da societa' per azioni a prevalente partecipazione degli enti locali, e provvedono alla gestione diretta dei servizi predetti, devono limitare il numero del personale da assumere a quello esistente presso le aziende o societa', che precedentemente e il servizio regolarmente in servizio alla data del 31 gennaio 1978.

17. Il trattamento giuridico ed economico del personale dei comuni, delle province e dei loro consorzi viene determinato in conformita' ai principi, ai criteri ed ai livelli retributivi, risultanti da accordi nazionali a scadenza triennale.

18. I livelli retributivi non potranno, in ogni caso, superare quelli contenuti negli accordi suddetti.

19. L'accordo nazionale viene stipulato tra una rappresentanza del Governo, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province di Italia (UPI) e le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative su scala nazionale, dei lavoratori dipendenti. L'accordo e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo stesso.

20. E' ferma l'efficacia delle deliberazioni che sono state adottate, per adeguare gli accordi nazionali alle esigenze locali, se eseguite entro il 31 dicembre 1977 ancorche' non integralmente approvate dalla commissione centrale finanza locale.

21. L'efficacia delle deliberazioni adottate nel medesimo termine, per le parti non approvate dalla commissione centrale finanza locale e non eseguite, avra' luogo a far tempo dal 1 gennaio 1978.

22. In sede di definizione del prossimo accordo, tenuto conto che in sede di applicazione dei precedenti accordi nazionali si sono verificate disparita' di trattamento economico del personale, dovranno essere previsti i modi, le forme e i tempi per riportare le retribuzioni ai livelli che saranno stabiliti nell'accordo stesso.

Art. 7

1. Per l'anno finanziario 1978 l'ammontare delle spese che gli enti locali potranno iscrivere nei bilanci di previsione per l'esercizio delle funzioni loro trasferite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non potra' superare l'importo delle assegnazioni loro spettanti ai sensi degli articoli 132 e 133 del richiamato decreto oltre alle spese gia' sostenute per le stesse funzioni prima del loro trasferimento.

2. Le regioni sono tenute ad iscrivere nei rispettivi bilanci per l'anno 1978 stanziamenti, per lo svolgimento delle funzioni gia' esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni, nella misura corrispondente agli importi previsti nei bilanci relativi all'anno 1977, incrementati della stessa percentuale prevista dalle leggi vigenti per l'incremento del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. Con legge regionale viene disposta la erogazione ai comuni delle somme corrispondenti alle funzioni trasferite dalle regioni ai comuni.

Art. 8

1. Per l'anno 1978, in attesa dell'attuazione del fondo nazionale dei trasporti, la spesa corrente compresi gli ammortamenti delle aziende speciali di trasporto di comuni e province non potra' subire incrementi superiori al 10 per cento di quella accertata nell'esercizio 1977.

2. L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse dell'anno 1978 rispetto a quella accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse ancora accertata, rispetto a quella accertata per l'esercizio 1976, dovra' essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

3. A decorrere dal 1 aprile 1978, per le tratte extraurbane, le aziende non possono praticare tariffe inferiori a quelle dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per i percorsi equivalenti.

Art. 9

1. Per l'anno 1978 le intendenze di finanza corrisponderanno ai comuni e alle province somme di importo pari a quelle corrisposte per l'anno 1977 in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977, integrati ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 547. L'importo cosi' risultante e' ulteriormente aumentato del 20 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 25 per cento.

2. I pagamenti di cui al comma precedente saranno disposti dalle intendenze di finanza, in via anticipata, in quote bimestrali, pari a due dodicesimi dell'importo annualmente spettante a ciascun ente, e dovranno essere effettuati entro i primi venti giorni di ciascun bimestre.

3. La data del 31 dicembre 1977 prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, e' prorogata al 31 dicembre 1978.

4. Sono sospese le procedure di compensazione amministrativa per eventuali debiti di comuni e province, relativi all'esercizio 1977, nei confronti dello Stato.

5. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e' prorogato al 31 dicembre 1978.

Art. 10

1. Per l'anno 1978 entro i primi venti giorni di ogni bimestre agli enti locali autorizzati dal Ministero dell'interno ad assumere mutui ad integrazione del disavanzo economico del bilancio di previsione per l'anno 1977, sono erogate somme corrispondenti ai due dodicesimi dei mutui stessi, maggiorati di due dodicesimi dei mutui concessi per la copertura del disavanzo delle aziende di trasporto, non compreso nel bilancio rideterminato del 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualita' di ammortamento dei mutui a pareggio dei disavanzi economici assunti a carico del bilancio dello Stato ed iscritte nei bilanci degli enti locali per il 1977, nonche' dell'aumento del 20 o del 25 per cento delle entrate sostitutive di cui al primo comma del precedente articolo 9. La detrazione riguardante l'aumento delle entrate sostitutive potra' essere fatta in occasione delle erogazioni a conguaglio di cui al successivo articolo 11.

2. Sino all'entrata in vigore della riforma della finanza locale alle erogazioni previste dal precedente comma provvede il Ministero dell'interno e a tale fine gli enti locali dovranno trasmettere al suddetto Ministero, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un prospetto riepilogativo delle somme dovute agli istituti mutuanti diversi dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di rate di ammortamento dovute nell'anno 1978 per mutui assunti per il pareggio dei disavanzi economici dei bilanci.

3. L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda gli enti che avessero gia' trasmesso detto prospetto al Ministero del tesoro.

Art. 10-bis

1. Per l'anno 1978, il Ministero dell'interno provvedera' ad erogare, entro i primi venti giorni di ogni bimestre, in favore dei comuni che hanno pareggiato il bilancio dell'anno 1977 con i contributi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, somme corrispondenti ai due dodicesimi dell'ammontare di contributi stessi.

2. Gli enti predetti sono considerati non deficitari agli effetti del presente decreto.

3. A favore delle comunita' montane comprendenti i comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonche' del consorzio dei comuni denominato Comunita' collinari del Friuli, la regione Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata per l'anno 1978 a concedere contributi - a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 - fino alla concorrenza dell'importo erogato alle stesse comunita' nell'anno 1977 ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Art. 11

1. Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge, e' assicurato per l'anno 1978, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

2. L'importo di tali erogazioni e' determinato sulla base di apposita certificazione - firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario - da cui risultino i dati relativi alle spese previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 5 e all'importo relativo alle quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui. Le modalita' relative alle predette certificazioni saranno indicate con decreto del Ministro per no, di concerto col Ministro per il tesoro, da emanarsi sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro il 31 marzo 1978.

3. Il versamento di tali importi agli enti locali avra' luogo in tre rate entro il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre 1978.

Art. 11-bis

1. I mandati di pagamento emessi ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 sono estinti esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente postale intestato a ciascun ente locale.

2. Sull'importo dei pagamenti medesimi lo Stato non puo' disporre trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti alle erogazioni di cui ai citati articoli 10 e 11.

Art. 13

1. I tesorieri degli enti locali se debitori sono obbligati a versare alla cassa pensioni amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, all'atto della riscossione delle bimestralita' di cui al precedente art. 9, una somma pari ad un sesto dello ammontare dei contributi previdenziali iscritti nei ruoli generali dell'anno precedente a carico dell'ente, e ad estinguere poi completamente i ruoli dell'anno di competenza, in occasione della riscossione della bimestralita' immediatamente successiva alla scadenza dei ruoli stessi, qualora l'ente, nel frattempo, non vi abbia gia' provveduto, come di regola, o non ne sia stato effettuato il recupero nei modi di legge.