Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
Testo in vigore al
Art. 5 Pensione di invalidita'
1. La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo, per infermita' o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione. Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Il diritto alla pensione di invalidita' sussiste anche quando l'infermita' o il difetto fisico o mentale invalidante preesistano al rapporto previdenziale, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa.
3. La misura della pensione di invalidita' e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, ferma restando la misura del minimo della pensione prevista dall'articolo 2, comma 4.
4. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni di invalidita' che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidita', e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti, senza giustificato motivo, alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
5. Il pensionato per invalidita' che abbia continuato l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita', puo' chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidita'.
Art. 6 Norme comuni alle pensioni di inabilita' e di invalidita'
1. Le modalita' per l'accertamento della inabilita' e della invalidita' sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati della Cassa ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla approvazione di tale regolamento, l'accertamento della inabilita' e della invalidita' si effettua con le modalita' previste alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilita' e di invalidita' non sono concesse o, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal consiglio di amministrazione della Cassa; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
3. In caso di inabilita' o di invalidita' dovute ad infortunio, la Cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore con il quale l'iscritto abbia stipulato l'assicurazione per infortuni di cui al comma 2, ove questi abbia diritto alla surroga.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entita' stabilita dall'articolo 2, viene liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Art. 7 Pensioni di reversibilita' ed indirette
1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabiliti per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una maggiorazione del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne, o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta precepita dal defunto per il primo figlio, con una maggiorazione del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.
2. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), la pensione di reversibilita' cosi' calcolata e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi mancante al compimento del decimo anno.
3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche' quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione alla Cassa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Essa e' calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianita' maturata a tal fine, ferma restando la misura del minimo di cui all'articolo 2, comma 4, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo.
4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di stu- dio, sino al compimento della durata minima legale del corso di stu- dio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.
5. Le quote delle pensioni di reversibilita' ed indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari.
Art. 8 Compatibilita' fra trattamenti pensionistici
1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale, non puo' dar titolo alla maturazione di pensione di inabilita', di invalidita' o indiretta, ma esclusivamente alla liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'istituto erogatore.
Art. 9 Pagamento delle pensioni
1. Le pensioni di cui alla presente legge sono pagate in tredici mensilita' posticipate di eguale importo. La tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facolta' di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale a meta' di ciascun bimestre: in tal caso la tredicesima mensilita' e' corrisposta unitamente alla rata dell'ultimo bimestre.
2. Tutti i pagamenti relativi ai trattamenti erogati dalla Cassa sono arrotondati alle mille lire superiori.
Art. 10 Erogazioni a titolo assistenziale
1. Il trattamento di assistenza previsto dall'articolo 34 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, puo' essere erogato, oltre che a favore degli scritti alla Cassa, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa, nonche' a favore di coloro che abbiano versato alla Cassa il contributo di cui all'articolo 12; il trattamento puo' essere erogato inoltre a favore dei familiari dei soggetti indicati.
2. Il trattamento di assistenza puo' consistere anche nella concessione agli iscritti, ai pensionati ed ai loro superstiti di borse di studio, di premi e di provvidenze in genere, ivi comprese agevolazioni per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a prima abitazione o a primo studio.
Art. 11 Contributo soggettivo
1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla Cassa e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:
a) sul reddito sino a lire cinquanta milioni: 6 per cento;
b) sul reddito superiore a lire cinquanta milioni: 1,8 per cento.
2. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.800.000.
3. Il contributo previsto al comma 1 e' dovuto anche dai titolari di pensioni a carico della Cassa che proseguano nell'esercizio della professione. In tal caso non si applica la disposizione di cui al comma 2.
4. Per coloro che iniziano la professione e che vengano iscritti per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trenta anni di eta', il contributo di cui ai commi 1 e 2 e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
5. Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'IRPEF ed e' comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini della applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.
Art. 12 Contributo integrativo
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e versarne alla Cassa l'ammontare, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 20, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito e' assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.
2. Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei ragionieri e periti commerciali. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.
3. Gli iscritti alla Cassa, ad eccezione dei titolari di pensioni a carico della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione, devono versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della maggiorazione percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 11, comma 2, dovuto per l'anno stesso.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 del presente articolo, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento.
5. La maggiorazione percentuale di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IVA.
Art. 13 Frazionabilita' dei contributi
1. I contributi minimi di cui agli articoli 11 e 12 sono commisurati in dodicesimi ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell'anno solare, secondo modalita' stabilite con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa.
Art. 14 Reddito professionale
1. Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 15 Variabilita' dei contributi
1. Le percentuali di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e la misura del contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere variate ogni quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.
2. La percentuale di cui all'articolo 12 puo' essere variata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione e sull'andamento delle entrate contributive e degli oneri di pensione accertati con riferimento al quadriennio di gestione, nonche' di eventuali adeguate proiezioni previsionali.
5. Le percentuali e la misura del contributo minimo, di cui ai commi 1 e 2, devono essere aumentati, in misura percentuale uguale, quando l'importo delle entrate annue complessive non sia sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento della Cassa ed alla integrazione del fondo per la previdenza di cui all'articolo 26, che non deve essere inferiore a tre volte l'importo complessivo delle pensioni erogate nell'ultimo anno. Le percentuali possono essere diminuite sempre in misura percentuale uguale, quando le entrate complessive della Cassa per contributi e redditi patrimoniali superino del 10 per cento le uscite, comprendenti le spese per il funzionamento della Cassa e per le prestazioni erogate nell'anno stesso, e il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a cinque annualita' delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno.
6. Alla Cassa si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
Art. 16 Soppressione dei contributi
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 17, primo comma, lettere b) e c), della legge 9 febbraio 1963, n. 160, e successive modificazioni.
2. I contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, sono soppressi per la quota spettante alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, per la quota spettante alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, e per la quota spettante alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con decorrenza dal primo giorno, rispettivamente, del secondo, del quinto e del settimo anno successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.
3. Fino alla soppressione dei contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, la vendita delle relative marche ai rivenditori di valori bollati puo' essere affidata, mediante stipula di apposita convenzione, alle federazioni dei rivenditori stessi, ad enti, societa' ed altre organizzazioni che possono operare su tutto il territorio nazionale. Nella cessione dei valori assicurativi e' da intendersi aggio lo sconto sul prezzo facciale riconosciuto sia ai distributori primari che ai rivenditori di valori bollati, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni.
4. I consigli di amministrazione delle Casse emittenti hanno facolta' di adeguare l'aggio riconosciuto ai rivenditori di marche assicurative a quello fissato per le marche da bollo, al regime fiscale delle quali l'aggio medesimo e' assimilato.
Art. 17 Rivalutazione dei redditi
1. L'entita' del reddito professionale da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e l'entita' del reddito di cui all'articolo 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
2. A tal fine, il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno.
3. Ai fini della rivalutazione, si considera la variazione fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'anno precedente a quello di maturazione del diritto alla pensione.
Art. 18 Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati con delibera del consiglio di amministrazione con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo di cui all'articolo 17, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, la variazione percentuale dell'indice e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice base in relazione al quale e' stato effettuato il precedente aumento.
3. Le misure dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1 gennaio di ciascun anno in base alle norme di cui al comma 1, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.
4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza di cui al comma 1 sono adeguati i limiti di reddito di cui all'articolo 2, comma 5, all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 11, comma 1, nonche' il contributo minimo di cui all'articolo 11, comma 2, arrotondando i relativi importi alle centomila lire superiori, per i limiti di reddito, e alle diecimila lire superiori, per il contributo minimo.
5. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nei commi 1, 2, 3 e 4, la variazione percentuale viene determinata assumendo a base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 19 Comunicazioni obbligatorie alla Cassa - Sanzioni
1. Tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali che esercitano l'attivita' professionale devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonche' il vol- ume complessivo d'affari, di cui all'articolo 12, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA nonche' quelle relative allo stato di famiglia.
2. Per il volume d'affari dei partecipanti a societa' o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 2.
3. In caso di morte, la comunicazione di cui al comma 1, relativa all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere inviata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.
4. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto, e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.
5. Si intende ritardata la comunicazione presentata spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine di cui al comma 1.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.
7. Si intende infedele la comunicazione resa alla Cassa con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiori a quelli dichiarati ai fini dell'IRPEF e dell'IVA.
8. L'omissione e l'infedelta' della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui al comma 5, costituiscono, se ripetute, infrazione disciplinare agli effetti delle norme dell'ordinamento professionale della categoria.
9. Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo con il quale deve essere resa la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi; stabilisce altresi' con regolamento le modalita' per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 20 e 27.
10. Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i consigli dei collegi professionali devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con la indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa puo' determinare modalita' e termini difformi per le comunicazioni di cui al presente comma, purche' nel rispetto della normativa generale.
Art. 20 Pagamento dei contributi
1. I contributi minimi di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.
2. Le eventuali somme ulteriori dovute rispetto ai contributi minimi sono versate per meta' contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 19 e per l'altra meta' entro il 30 dicembre successivo.
3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale.
4. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.
5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione.
6. La Cassa puo' provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 19, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.
7. La Cassa ha diritto di ottenere in ogni momento dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti i ragionieri e i periti commerciali nonche' i pensionati della categoria.
8. Le date e le modalita' di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa.
9. Il termine per il ricorso avverso l'iscrizione nei ruoli per la riscossione dei contributi, previsto dal terzo comma dell'articolo 40 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, e' elevato da trenta a sessanta giorni.
Art. 21 Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni
1. La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di invio alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 19.
3. La prescrizione del diritto alle prestazioni della Cassa si compie con il decorso di cinque anni.
Art. 22 Controllo delle comunicazioni
1. La Cassa, all'atto della domanda di pensione e di revisione, ha facolta' di esigere dall'iscritto o dagli aventi diritto a pensione indiretta, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi ai fini dell'IRPEF e del volume d'affari ai fini dell'IVA, limitatamente agli ultimi quindici anni.
La Cassa puo' altresi' inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine alla iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, e' sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Art. 23 Restituzione dei contributi
1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta' e che cessino o siano cessati dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere la restituzione dei contributi di cui all'articolo 11, nonche' del contributo soggettivo convenzionale di cui all'articolo 29.
2. La restituzione spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all'articolo 7 che non hanno titolo alla pensione indiretta.
3. Sulle somme da restituire e' dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti.
4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto la restituzione dei contributi ai sensi del comma 1, puo' ripristinare il pregresso periodo di anzianita', restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto la restituzione, rivalutata a norma dell'articolo 17, comma 3, per il periodo intercorrente tra l'anno di restituzione e l'anno di reiscrizione, e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuta restituzione.
Art. 24 Iscrizione alla Cassa
1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuita'. L'iscrizione e' facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.
2. Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. Nel caso in cui la domanda non sia presentata, l'iscrizione avviene d'ufficio, con comunicazione all'interessato, e l'iscritto deve versare, oltre ai contributi dovuti, rivalutati in base alla tabella di cui all'articolo 17, comma 2, una penalita' pari ad un quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per il periodo di ritardo.
3. La Cassa accerta periodicamente, e comunque prima della erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali, la sussistenza del requisito dell'esercizio della professione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati.
4. I periodi di inattivita' professionale non comportano la perdita dell'anzianita' di iscrizione, purche' sia mantenuta l'iscrizione all'albo e i periodi stessi siano dovuti a:
a) inabilita', debitamente provata, per malattia o altre cause;
b) permanenza all'estero per motivi di studio;
c) mandato elettorale a livello europeo, nazionale e regionale, esercizio delle funzioni di ministro, di presidente della giunta provinciale, di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a cinquantamila abitanti.
5. Durante i periodi di inattivita' professionale di cui al comma 4, gli iscritti devono comunque corrispondere i contributi previsti dagli articoli 11 e 12. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattivita', rivalutato a norma dell'articolo 17, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 11, rapportato al reddito stesso, nonche' il contributo di cui all'articolo 12, rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del calcolo della pensione, il reddito professionale annuo sara' assunto nella misura presa a base per la contribuzione.
Art. 25 Esercizio finanziario - Bilanci - Verifiche tecniche
1. L'esercizio finanziario della Cassa ha la durata di un anno e co- incide con l'anno solare.
2. Per ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione al comitato dei delegati rispettivamente entro il mese di novembre dell'anno precedente ed entro il mese di giugno dell'anno successivo.
3. Il consiglio di amministrazione deve consegnare al collegio dei sindaci il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'adunanza del comitato dei delegati.
4. Alla fine di ogni quadriennio, il consiglio di amministrazione dispone una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve deliberare le proposte da presentare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 15.
5. Quando si ravvisi l'urgenza di un accertamento in ordine all'andamento economico e finanziario della Cassa, il consiglio di amministrazione puo' disporre la verifica tecnica prima della scadenza del quadriennio di cui al comma 4.