Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attivita' sementiera
Testo in vigore al
Art. 16
1. Qualora in seguito a controlli a posteriori effettuati su pianta proveniente da semente certificata o standard venga ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una varieta' ai requisiti previsti circa l'identita' e la purezza della varieta' stessa, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, puo' interamente o parzialmente vietare la commercializzazione di detta varieta' al responsabile della commercializzazione stessa, per un determinato periodo.
2. Il provvedimento adottato in applicazione di quanto sopra potra' essere revocato, non appena abbia a determinarsi, con sufficiente certezza, che le sementi destinate alla commercializzazione risponderanno in futuro ai requisiti di identita' e di purezza della varieta'.
Art. 17
1. Le sementi standard delle specie di cui all'allegato n. 3 della presente legge, gia' confezionate prima dell'entrata in vigore della legge medesima, possono essere vendute o messe altrimenti in commercio entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Capo secondo. Materiali di moltiplicazione da fiore e da orto
Art. 18
1. Per i materiali di moltiplicazione da fiore, ciascuna unita' di vendita (collo) puo' contenere nelle confezioni elementari (sacchetti, scatole, barattoli e simili) prodotti di varieta', specie e generi diversi.
2. Le confezioni destinate alla vendita (colli composti da confezioni elementari) devono recare le seguenti indicazioni: nome, indirizzo o simbolo d'identificazione dell'imballatore o venditore; la dizione "bulbi (o rizomi o radici tuberose e simili) da fiore".
3. Le singole confezioni elementari devono invece contenere soltanto prodotti della stessa specie, della stessa varieta' o di diverse varieta', purche' siano osservate le norme sulla calibrazione.
4. Le confezioni elementari devono presentare in caratteri leggibili e indelebili le seguenti indicazioni: nome e indirizzo dell'imballatore o del venditore, o simbolo di identificazione; genere, specie, varieta' (cultivar) o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varieta' o il colore) o, se necessario, la menzione "miscuglio"; zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale; numero dei pezzi, categoria di calibrazione, definita con l'indicazione del limite minimo e massimo, per i prodotti per i quali tali limiti sono prescritti dal regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; trattamenti preparatori quando tali trattamenti hanno avuto luogo.
5. L'indicazione della zona di produzione o della denominazione nazionale, regionale o locale nonche' quella del marchio ufficiale di controllo e' facoltativa.
Art. 19
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1096, bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi da fiore e da orto, esclusi i tuberiseme di patate, destinati alla produzione di fiori e di ortaggi, allo stato di riposo vegetativo, possono essere venduti al diretto consumatore alla rinfusa purche' sulle confezioni aperte siano apposte etichette o cartellini, in caratteri ben visibili, con le seguenti indicazioni: genere;
2. specie;
3. varieta' (cultivar) o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varieta' od il colore) o, se necessaria, la menzione "miscuglio";
4. categoria di calibrazione, definita con l'indicazione del limite minimo e massimo per i prodotti per i quali detti limiti sono prescritti dal regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
5. S'intendono in "stato di riposo vegetativo" anche gli organi riproduttivi che hanno gia' iniziato l'emissione delle radichette o degli apici vegetativi.
Capo terzo. Norme innovative ed integrative della legge 25 novembre 1971, n. 1096
Art. 20
1. I primi quattro commi dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono sostituiti dai seguenti:
"La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri e' subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'assessorato regionale dell'agricoltura, o presso l'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, competente per territorio.
La commissione e' nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura ed e' formata:
a) da un funzionario del servizio regionale dell'agricoltura, che la presiede;
b) da un direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio o da un funzionario tecnico dallo stesso designato;
c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree; i direttori di istituti sperimentali o di sezione degli stessi potranno designare altri funzionari tecnici in loro sostituzione;
d) da due rappresentanti dei produttori di sementi.
La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o dell'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori diretti, di un rappresentante delle cooperative agricole di conduzione di terreni, ove esistano, nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.
I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati".
2. Il sesto comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente:
"Il rilascio della licenza e' subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento della esecuzione dei lavori progettati, nonche' al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000 prevista dal n. 86, lettera b), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641".
Art. 21
1. L'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente:
"Avverso il diniego di rilascio della licenza e' ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento il ricorso all'assessorato regionale della agricoltura o all'ufficio che ne abbia assunto le funzioni".
Art. 22
1. L'articolo 5 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente:
"I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, un registro di carico e scarico nel quale devono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente da quelle acquistate.
I produttori di sementi, sotto la loro responsabilita' possono sconfezionare e riconfezionare i prodotti sementieri acquistati e questo sia presso lo stabilimento, che presso magazzini e centri di deposito, purche' anche questi siano muniti di regolare licenza di cui all'articolo 2 della presente legge.
Ove trattasi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi, sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo previsti dal successivo articolo 21.
Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilira' il modello del registro di carico e scarico, nonche' le modalita' di tenuta del registro stesso".
Art. 23
1. L'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente:
"Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio i prodotti sementieri di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in involucri od imballaggi chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilita' di ricostituirlo, muniti all'interno ed all'esterno di cartellino del produttore leggibile ed integro recante l'indicazione della ditta e l'eventuale marchio, gli estremi della licenza, il nome della specie, nonche' della varieta', dello ecotipo e del tipo consentiti o prescritti dalle norme legislative e regolamentari, l'anno di produzione, la purezza specifica, il peso o la quantita', il riferimento al registro di carico e scarico e, limitatamente al cartellino esterno, la germinabilita' con relativa data di determinazione. La germinabilita' non e' richiesta per i prodotti sementieri di cui al terzo e quarto gruppo del precedente articolo 6.
Le disposizioni di cui la precedente comma non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla e' innovato a quanto dispone l'articolo 40 del regio decreto 1 luglio 1926, numero 1361.
Nel caso di miscugli, di cui e' ammessa la vendita ai sensi del secondo comma del precedente articolo 10, il cartellino deve altresi' indicare il tipo di utilizzazione cui il miscuglio e' destinato, nonche' il nome volgare e la percentuale in peso di ciascuna specie e, se identificata, della varieta'.
Per i miscugli di cui al precedente articolo 10 deve essere dichiarata la media ponderale fra i singoli componenti il miscuglio, sia per la purezza specifica che per la germinabilita'. Resta comunque fermo che:
a) la purezza specifica, non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime determinate per ciascun genere e specie col regolamento di esecuzione della presente legge;
b) le percentuali di germinabilita' dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge.
La dichiarazione della germinabilita' non e' richiesta per i miscugli costituiti esclusivamente dai prodotti sementieri di cui al terzo e quarto gruppo del precedente articolo 6.
Ove trattasi di prodotti sementieri provenienti da colture effettuate in Paesi esteri, il cartellino deve portare anche l'indicazione del Paese in cui e' stata eseguita la coltivazione.
Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi dovra' essere apposta sull'involucro e sui cartellini.
Il cartellino esterno va applicato in modo che la sua asportazione non sia possibile senza menomare l'integrita' dello stesso o dell'involucro o la chiusura dell'involucro stesso.
E' fatto divieto per i prodotti sementieri di apporre cartellini e indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento; e' tuttavia consentito apporre indicazioni relative alle caratteristiche varietali ed agronomiche nonche' all'impiego del prodotto.
In sostituzione dei cartellini di cui al primo comma del presente articolo, le indicazioni di cui ai precedenti commi possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.
I cartellini esterni o la scrittura indelebile di cui al precedente comma non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti, quando gli attestati interni riproducano tutte le prescritte indicazioni e siano chiaramente leggibili attraverso l'imballaggio.
E' vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nelle confezioni dei prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri.
I miscugli, di cui e' ammessa la vendita ai sensi del terzo comma del precedente articolo 10, devono essere contenuti in bustine, sacchetti o altri involucri chiusi, sui quali, con apposito cartellino o con cartellino autoadesivo ovvero con scrittura indelebile, vanno apposte le indicazioni relative alla ditta, nonche' i nomi della specie e, se identificate, delle varieta', il riferimento al registro di carico e scarico, il peso o il numero dei pezzi e i dati riguardanti la germinabilita' e la purezza.
Per essi non sono applicabili le disposizioni di cui al primo, terzo e sesto comma del presente articolo.
Del pari le disposizioni del primo, terzo e sesto comma non si applicano alle piccole confezioni di sementi e degli altri materiali di moltiplicazione.
Il regolamento di esecuzione della presente legge determinera', per ogni specie, che cosa debba intendersi per piccola confezione.
A tali piccole confezioni si applicano le norme stabilite per i miscugli dal tredicesimo comma del presente articolo".
Art. 24
1. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente:
"I prodotti sementieri delle categorie di base e certificata, previste dal precedente articolo 7, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varieta' iscritte nei registri di varieta' di cui al successivo articolo 19 od iscritte nel catalogo comune europeo, nei limiti di operativita' in esso indicati, e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino e' dovuto dall'interessato il compenso di cui al successivo articolo 41".
Il terzo e quarto comma dello stesso articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:
"Sono applicabili le disposizioni dell'ottavo, decimo e undicesimo comma del precedente articolo 11.
L'apposizione del cartellino ufficiale non e' obbligatoria per i miscugli e le piccole confezioni di prodotti sementieri previsti nei commi tredicesimo e quattordicesimo del precedente articolo 11".
Art. 25
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' aggiunto il seguente comma:
"Ricorrendo le cause di cui sopra, il Ministro per la agricoltura e le foreste puo' altresi' autorizzare, secondo la procedura e nel rispetto degli accordi comunitari, la commercializzazione di materiali sementieri appartenenti a varieta' non iscritte nei registri di varieta' di cui al successivo articolo 19 ne' nei cataloghi di varieta' delle Comunita' europee".
Art. 26
1. Il comma unico dell'articolo 16 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' preceduto dai seguenti primo e secondo comma:
"L'importazione di materiali sementieri e' subordinata al rilascio preventivo del certificato d'importazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, con propri provvedimenti e nel rispetto degli accordi comunitari, stabilira' le modalita' e le procedure per la richiesta ed il rilascio del certificato medesimo che dovra' avvenire nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta.
Copia del certificato di cui al precedente comma sara' inviata all'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, che, con le modalita' che saranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, comunichera' al medesimo i quantitativi effettivamente importati".
Art. 27
1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente:
"E' fatto obbligo alla ditta importatrice di applicare a detti involucri al momento della loro manipolazione un proprio cartellino con le seguenti indicazioni: nome della ditta fornitrice e della sua sede, nome della ditta importatrice o del rappresentante in Italia della ditta straniera, riferimento al registro di carico e scarico di cui al successivo articolo 18, nonche' le indicazioni prescritte dal precedente articolo 11. E' fatto divieto di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento. L'importatore e' responsabile della rispondenza dei prodotti alle indicazioni del cartellino".
Allo stesso articolo 17 e' aggiunto il seguente ultimo comma:
"In quest'ultimo caso, sul cartellino di cui al quarto comma, devono essere indicate le date della prima e dell'ultima chiusura nonche' gli organi che le hanno effettuate".
Art. 28
1. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse".
Al terzo comma dello stesso articolo 19 dopo le parole: "che la presiede," sono aggiunte le parole: "da tre tecnici designati dalle regioni,".
Il quarto comma dello stesso articolo 19 e' sostituito dal seguente:
"La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varieta' si distingua per uno o piu' caratteri importanti dalle altre varieta' iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41".
L'ultimo comma del medesimo articolo 19 e' sostituito dal seguente: "Per le varieta' iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute".
Art. 29
1. All'articolo 21 della, legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il personale di cui al precedente comma, durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale".
Art. 30
1. L'articolo 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente:
"E' istituito, con sede in Roma, l'istituto dei registri di varieta' di prodotti sementieri con il compito di effettuare le prove ai fini dell'iscrizione delle varieta' nei registri, controllare la conservazione in purezza delle varieta' iscritte e curare la tenuta dei registri medesimi.
L'istituto, sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, svolge anche tutti gli altri compiti che possono essergli affidati dal Ministero medesimo".
Art. 31
1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 27 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono sostituiti dai seguenti:
"Con decreto del Presidente della Repubblica sara' approvato lo statuto dell'istituto di cui al precedente articolo. Tale statuto disporra', tra l'altro, in merito alla nomina del direttore, le cui funzioni potranno essere disimpegnate anche da un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente appartenente ai ruoli tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da collocarsi in posizione di fuori ruolo.
Per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, presso l'istituto puo' essere destinato a prestare servizio, in posizione di distacco, personale appartenente ai ruoli di cui alle tabelle V e X della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed alle tabelle I, II, III e IV allegate alla legge 13 maggio 1966, n. 303, escluso il contingente di posti riservato per le esigenze dell'AIMA".
Art. 32
1. Il primo comma dell'articolo 28 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente:
"Presso l'istituto dei registri di varieta' dei prodotti sementieri e' costituito un comitato tecnico-scientifico che esercita funzioni di consulenza per l'attivita' dell'istituto medesimo".
Al secondo comma dell'articolo 28 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono aggiunte le parole: "tre tecnici agricoli delle regioni".
Il terzo, il quarto e il quinto comma dello stesso articolo 28 sono sostituiti dai seguenti:
"I rappresentanti degli istituti sperimentali sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti i direttori degli istituti medesimi, e durano in carica tre anni.
Le funzioni di segretario del comitato tecnico-scientifico saranno svolte da un funzionario dell'istituto dei registri di varieta' dei prodotti sementieri.
Il rimborso delle spese di viaggio dei componenti il comitato tecnico-scientifico e la diaria corrispondente alla loro qualifica sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
Art. 33
1. Gli incaricati della vigilanza, di cui al secondo comma dell'articolo 30 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono considerati a tutti gli effetti agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.
Art. 34
1. Il primo comma dell'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente articolo 17, e' punito con la multa stabilita in misura proporzionale di L. 20.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a L. 100.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato".
Art. 35
1. L'ultimo comma dell'articolo 36 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente:
"L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, viene sostituita, limitatamente allo stabilimento di produzione, dalla licenza di cui al precedente articolo 2, e perde la sua validita' dopo tre mesi dalla notifica di rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente".
Art. 36
1. L'articolo 37 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni contenute nella presente legge il Ministro per l'agricoltura e le foreste, a richiesta degli interessati, puo' autorizzare i costitutori, o i loro aventi causa, a porre in circolazione materiali sementieri nazionali o ad introdurre e a porre in circolazione nel territorio nazionale prodotti sementieri destinati alla produzione di sementi di base; puo' inoltre, sentiti gli organi scientifici competenti, rilasciare la stessa autorizzazione per limitati quantitativi di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico.
I materiali sementieri di cui al presente articolo non possono essere posti in vendita e devono circolare in involucri chiusi e muniti di un cartellino, o di scrittura indelebile posta sull'involucro, recante la dicitura "materiale sementiero non destinato alla vendita" seguita dagli estremi dell'autorizzazione ministeriale, nonche' dall'indicazione del titolare della stessa azienda agricola destinataria".