Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza
Testo in vigore al
Art. 35
1. All'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quinto comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale procedimento disciplinare".
2. All'ultimo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' aggiunta la seguente lettera:
"c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilita' di comando, al medesimo deve essere attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva".
3. L'eventuale eccedenza che si verifichi nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti per effetto dell'applicazione dell'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' riassorbita con la vacanza che l'ufficiale promosso forma all'atto della successiva promozione al grado superiore oppure all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri oppure all'atto della cessazione dal servizio permanente.
4. L'applicazione del precedente comma non comporta modifica dei numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.
5. Le aliquote di avanzamento di cui all'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come definite dalle tabelle 1, 2 e 3 ad essa allegate, e successive modificazioni, sono aumentate di tante unita' quanti sono gli ufficiali promossi ai sensi del secondo, terzo e quinto comma dell'articolo 54 della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, purche' i predetti ufficiali abbiano maturato le condizioni per l'avanzamento e non siano gia' stati inclusi in precedenti aliquote.
Art. 36
1. Gli ufficiali inferiori che, dichiarati non idonei all'avanzamento al grado di tenente, sono stati trasferiti nel complemento dal servizio permanente effettivo e che alla data del 1 gennaio 1984 sono stati trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento dell'intero periodo di ferma volontariamente contratta, possono chiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere immessi nei ruoli ad esaurimento con le modalita' previste dal quarto e quinto comma dell'articolo 36 della legge 20 settembre 1980, n. 574.
2. Gli ufficiali sono trasferiti in ruolo con il grado e l'anzianita' posseduta, fermi restando, nei loro riguardi, gli obblighi di ferma precedentemente contratti.
Art. 37
1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' prorogato fino al 31 dicembre 1988.1
2. Per gli anni 1986, 1987, 1988:
a) i sottotenenti dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono promossi al grado superiore dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado;
b) ferme restando le condizioni piu' favorevoli previste dalle leggi vigenti per gli ufficiali del Corpo sanitario (ufficiali medici) e del Corpo veterinario, i tenenti dei ruoli normali in servizio permanente effettivo dell'Esercito per essere promossi al grado superiore devono aver compiuto quattro anni di permanenza nel grado. I tenenti del ruolo speciale unico dell'Esercito sono promossi al compimento di sei anni di anzianita' di grado. Il periodo di attribuzioni specifiche richieste per i tenenti del Corpo automobilistico e' fissato complessivamente in tre anni;
c) il numero annuale delle promozioni dei capitani dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito e' fissato in tante unita' pari alla somma dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti nove anni di permanenza nel grado. Per i capitani del Corpo tecnico, del Corpo sanitario e del Corpo veterinario, la permanenza prevista nel grado e', per gli anni 1986 e 1987, di sette anni e, per gli anni successivi, di otto anni;3
d) i maggiori dei ruoli in servizio, permanente effettivo dell'Esercito che abbiano maturato un'anzianita' di quattro anni di grado, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianita' disposte per legge, sono promossi tenenti colonnelli con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianita' predetta. I maggiori del Corpo sanitario (ufficiali medici) sono promossi, per gli anni 1986 e 1987, al compimento di una permanenza nel grado di due anni e, per gli anni successivi, di tre anni;
e) le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I e L, allegate alla presente legge, fermi restando i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.
Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nel periodo transitorio 1986-1988 non potra' superare il totale delle promozioni previste dalle leggi vigenti nel triennio precedente all'anno di entrata in vigore della presente legge.1
3. Quanto previsto nel precedente comma non si applica per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri per i quali continuano ad avere efficacia le norme di cui al quadro II della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la legge 24 luglio 1985, n. 410. I tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, per essere promossi al grado superiore, devono avere compiuto tre anni di permanenza nel grado.1
4. Per gli anni 1986, 1987 e 1988, le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo possono essere conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze saranno riassorbite con le modalita' di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574.1
5. A decorrere dal 1 gennaio 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito transitano nella posizione di "a disposizione" esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.
6. Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza.3
7. In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli dell'Esercito stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unita) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.
8. Dal 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di "a disposizione" sono valutati o nuovamente valutati a partire dal terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di eta' e ad essi vengono applicate le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 del presente articolo.
Art. 38
1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare contenute negli articoli 24 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.
2. Per il periodo dal 1 gennaio 1985 ai 31 dicembre 1988, ai fini delle nomine nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali della Marina militare, sono utili tutte le vacanze esistenti negli organici dei gradi da guardiamarina a tenente di vascello compreso di ciascun ruolo.1
3. A decorrere dal 1 gennaio 1985, i capitani di fregata transitano nella posizione di "a disposizione" esclusivamente ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.
4. In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei capitani di vascello stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unita' degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.
5. La proroga disposta con il comma 1 del presente articolo ha effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.
Art. 39
1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare contenute negli articoli 25 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate sino al 31 dicembre 1988.
2. Per gli anni dal 1985 al 1988, i maggiori dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica sono valutati e, se idonei, promossi solo se abbiano maturato quattro anni di permanenza nel grado.1
3. A decorrere dal 1 gennaio 1985 i tenenti colonnelli dell'Aeronautica militare transitano nella posizione di "a disposizione" esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.
4. Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza.3
5. I tenenti colonnelli che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino gia' nella posizione di "a disposizione" sono valutati ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.
6. In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unita) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.
7. La proroga disposta con il comma 1 del presente articolo ha effetto dalla rispettiva scadenza dei termini prorogati.
Art. 40
1. A decorrere dal 1 gennaio 1985 i tenenti colonnelli della Guardia di finanza transitano nella posizione di "a disposizione" esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.
2. Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge, possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite d'eta' previsto per il grado di tenente colonnello.3
3. In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nel contingente massimo le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unita) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.
Art. 41
1. Ferme restando le anzianita' previste nei gradi dei vari ruoli, i colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza promossi anteriormente al 1985 da collocare in aspettativa per riduzione di quadri, in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, possono rimanere in servizio, per le esigenze delle rispettive amministrazioni ovvero per le esigenze connesse al conseguimento dei fini istituzionali delle Forze armate, fino al compimento di tre anni di anzianita' nel grado di colonnello, oppure, se piu' favorevole, fino al 1 gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di eta', sempre che non siano raggiunti prima dal limite di eta' per essi previsto.
2. Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 31 dicembre 1984.3
Art. 42
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le eccedenze eventualmente risultanti rispetto ai numeri massimi fissati dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, saranno eliminate con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 7 della predetta legge.
Art. 43
1. Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di eta' per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.
2. Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio. Agli stessi ufficiali competono, altresi', l'indennita' integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere.
3. Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:
a) il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di eta', compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio;
b) le indennita' di cui agli articoli 67, come modificato dal successivo articolo 44, e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
c) i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, all'atto della cessazione dal servizio, sempre che risultino valutati e giudicati idonei.
4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso ad essi competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennita' e i benefici di cui al precedente comma 3 e per essi non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, gia' sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, e ulteriormente modificato dall'articolo 44 della presente legge.
5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facolta', in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non piu' di quattro anni dal limite di eta'. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente comma 4. La cessazioni del servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di eta'.
6. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 50 e 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
7. Gli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 possono essere richiamati in servizio solo in caso di mobilitazione.
8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento.
Art. 44
1. Gli articoli 56, 67 e 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, quest'ultimo gia' sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, sono cosi' modificati:
a) il primo comma dell'articolo 56 e' sostituito dal seguente: "La durata massima di permanenza nell'ausiliaria e' di cinque anni.
Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria";b) il primo e secondo comma dell'articolo 67 sono sostituiti dal seguente: "All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia";
c) il secondo comma dell'articolo 69, gia' sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, e' ulteriormente sostituito dal seguente:
"Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata sulla base della normativa in vigore, e' liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell'indennita' di cui all'articolo 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, e' liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1 gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali gia' in ausiliaria che, al 1 gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Titolo VII. Norme concernenti la commissione d'avanzamento
Art. 45
1. Il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' applicative delle norme di cui agli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni.
2. Si prescinde dal parere delle Commissioni parlamentari di cui al precedente comma, qualora questo non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro della difesa.
3. Il Ministro della difesa emana le direttive e ne informa le competenti Commissioni parlamentari per la definizione degli incarichi di comando o equiparati, che si rendono annualmente disponibili, da ricoprire con ufficiali dei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti delle Forze armate e per l'attuazione delle conseguenti pianificazioni d'impiego. Sulla base di dette direttive i Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri applicano le norme di cui agli articoli 3 e 9, lettere f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e di cui all'articolo 25, lettera e), del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, riguardanti la destinazione degli ufficiali nei vari incarichi.
Titolo VIII. Norme finali
Art. 46
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quanto disposto dalla presente legge, nonche' la legge 21 maggio 1960, n. 556, e gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249.
Art. 47
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 3.788 milioni di lire per l'anno 1985, in 3.867 milioni di lire per l'anno 1986 e in 3.414 milioni di lire per l'anno 1987, si provvede per il 1985, quanto a lire 3.389 milioni e quanto a lire 399 milioni mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti nei capitoli 1500 e 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il 1986, quanto a lire 3.468 milioni e quanto a lire 399 milioni e per il 1987 quanto a lire 3.015 milioni e quanto a lire 399 milioni mediante analoghe riduzioni degli stanziamenti da iscrivere ai capitoli corrispondenti dei rispettivi stati di previsione della spesa dello stesso Ministero.
2. Gli stanziamenti dei suddetti capitoli non potranno superare, nel triennio 1986-1988, quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1985 e del bilancio pluriennale 1985-1987, depurati delle riduzioni di cui al precedente comma e aumentati del tasso programmato di inflazione.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI