Sez. L, Sentenza n. 11779 del 02/08/2003 (Rv. 565628 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - IN GENERE | Ricorso per decreto ingiuntivo sulla base di dispositivo recante condanna al pagamento di somma di danaro, non determinata ma determinabile sulla base nella motivazione della sentenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - IN GENERE
È inammissibile, per difetto di interesse ad agire, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, la domanda di condanna al pagamento di un credito proposta con ricorso per decreto ingiuntivo sulla scorta di un dispositivo generico di condanna, qualora la portata precettiva del medesimo possa essere integrata dalla motivazione, che permetta di quantificare la somma oggetto della pronunzia di condanna (Nella specie, concernente una controversia di lavoro, il dispositivo, recante la condanna del datore di lavoro al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danno pari ad un determinato numero di mensilità della retribuzione, non conteneva la quantificazione della somma, ma nella motivazione era indicata la misura della retribuzione mensile, cosicché la S.C., in applicazione del principio sopra enunciato, ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda monitoria proposta dal lavoratore e, decidendo nel merito, la ha dichiarata inammissibile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)