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Sez. L, Sentenza n. 24124 del 28/11/2016 (Rv. 641710 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Appello - Eccezioni assorbite - Onere di riproposizione - Appello incidentale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641710-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione "le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado", da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la necessità dell'appello incidentale da parte dell'INPS, che aveva riproposto in fase di gravame la questione di improponibilità della domanda giudiziaria, ritenendo che essa fosse solo in senso logico pregiudiziale all'esame del merito e quindi era da ritenersi non implicitamente rigettata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)