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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 25711 del 21/12/2015 (Rv. 638072 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Indennizzo per durata irragionevole - Limite ex art. 2 bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001 (nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2102) - Operatività - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638072-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Il limite posto dall'art. 2 bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001 (nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2102), all'indennizzo per ingiusta durata del processo presuppone che il giudice dell'equa riparazione individui l'esatto valore della causa, del quale l'eventuale accertamento del diritto da parte del giudice "a quo" costituisce un dato oggettivo, a prescindere dalla soccombenza della parte istante nel processo presupposto.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/07/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)