Sez. 2, Sentenza n. 3165 del 09/11/1971 (Rv. 354540 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM- IN GENERE - VENDITA DI MEDICINALI AGLI ENTI ASSISTENZIALI - SCONTO DEL DODICI PER CENTO - ART 4 DELLA LEGGE N 692 DEL 1955 - CONTRASTO CON L'ART 23 COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM- IN GENERE - VENDITA DI MEDICINALI AGLI ENTI ASSISTENZIALI - SCONTO DEL DODICI PER CENTO - ART 4 DELLA LEGGE N 692 DEL 1955 - CONTRASTO CON L'ART 23 COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.*
Nessun contrasto con l'art 23 della Costituzione presenta l'art 4 della legge n 692 del 1955, che, interpretato nel senso di porre lo sconto del dodici per cento a carico dei produttori, prevede la prestazione obbligatoria dello sconto solo nel caso di approvvigionamento indiretto e cio anche se rimette la scelta tra approvvigionamento diretto e indiretto agli enti assistenziali. Invero, e la legge, anche in tal caso, a stabilire quale sia il fatto economico idoneo a far sorgere l'obbligazione legali e cioe l'approvvigionamento indiretto, restando agli enti assistenziali soltanto il potere di porre in essere il fatto economico stesso.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Legge 04/08/1955 num. 692 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)