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Sez. U - , Ordinanza n. 1216 del 17/01/2022 (Rv. 663715 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | In pendenza del processo di esecuzione - Inammissibilità - Ragioni - Nelle opposizioni ad esecuzione iniziata - Inammissibilità - Fondamento - Origine del titolo o P.A. quale debitore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2022-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663715-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

In pendenza di un processo di esecuzione è inammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, il cui ambito di applicazione è circoscritto al processo di cognizione ove soltanto è possibile riconoscere l'esistenza di un giudice istruttore e di un collegio ai sensi dell'art. 367 c.p.c.; né, conseguentemente, tale rimedio processuale è proponibile nei giudizi di opposizione incidentali all'esecuzione, atteso che esso potrebbe riguardare solo la giurisdizione a conoscere dell'opposizione, la quale, una volta che il processo esecutivo sia iniziato, non può che spettare al giudice ordinario, sicché tutte le questioni sull'esistenza del titolo esecutivo o sulla liquidità del credito riguardano la legittimità dell'esecuzione e non la giurisdizione, senza che assuma rilievo l'origine del titolo o la qualità soggettiva di P.A. del debitore

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)