REGOLAMENTO (CE) N. 874/2004 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu e i principi relativi alla registrazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Capo I. Oggetto
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu e i principi di politica pubblica relativi alla registrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 733/2002.
Capo II. Principi relativi alla registrazione
Art. 2 Titolarità e principi generali per la registrazione
I soggetti legittimati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002 possono registrare uno o più nomi di dominio nel dominio di primo livello .eu.
Fatto salvo il capo IV, un nome di dominio specifico è riservato all'uso del soggetto legittimato la cui richiesta sia stata ricevuta per prima dal registro, secondo modalità tecniche corrette e conformemente al presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, tale criterio di precedenza è denominato principio «primo arrivato, primo servito».
Una volta registrato, un nome di dominio non può essere oggetto di una nuova registrazione fino alla scadenza e mancato rinnovo della registrazione oppure fino alla sua revoca.
Salvo diversa disposizione del presente regolamento, i nomi di dominio sono registrati direttamente nel dominio di primo livello.eu.
La registrazione del nome di dominio è valida solo dopo che il richiedente ha versato i corrispondenti diritti.
I nomi di dominio registrati nel dominio di primo livello .eu possono essere trasferiti esclusivamente a soggetti legittimati a registrare nomi di dominio .eu.
Art. 3 Richieste di registrazione di nomi di dominio
La richiesta di registrazione di un nome di dominio contiene i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del richiedente;
b) una dichiarazione in forma elettronica con cui il richiedente conferma di soddisfare i criteri generali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002;
c) una dichiarazione in forma elettronica con cui il richiedente afferma che, per quanto gli consta, la richiesta di registrazione del nome di dominio è fatta in buona fede e non lede eventuali diritti di terzi;
d) una dichiarazione in forma elettronica con cui il richiedente si impegna a rispettare tutte le condizioni di registrazione, comprese le disposizioni relative alla risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al capo VI.
Eventuali inesattezze materiali negli elementi di cui alle lettere da a) a d) costituiscono una violazione delle condizioni di registrazione.
Eventuali verifiche da parte del registro circa la validità delle richieste di registrazione sono effettuate dopo la registrazione, su iniziativa del registro o a seguito di una controversia in ordine alla registrazione del nome di dominio in questione, salvo per le richieste presentate nel corso della procedura di registrazione per fasi di cui agli articoli 10, 12 e 14.
Art. 4 Riconoscimento dei conservatori del registro
Solo i conservatori del registro riconosciuti dal registro possono offrire servizi di registrazione di nomi nel dominio di primo livello.eu.
La procedura di riconoscimento dei conservatori del registro è stabilita dal registro, è ragionevole, trasparente e non discriminatoria e assicura condizioni di concorrenza effettive ed eque.
I conservatori del registro devono accedere ai sistemi di registrazione automatizzati del registro ed utilizzarne le funzioni. Il registro può fissare ulteriori requisiti tecnici di base per il riconoscimento dei conservatori del registro.
Il registro può chiedere ai conservatori del registro di versare anticipatamente i diritti di registrazione. Tali diritti sono fissati annualmente dal registro in base a una stima di mercato ragionevole.
La procedura, le condizioni di riconoscimento dei conservatori del registro e l'elenco dei conservatori del registro riconosciuti sono resi pubblici dal registro in un formato facilmente accessibile.
Ciascun conservatore del registro è contrattualmente vincolato con il registro ad osservare le condizioni di riconoscimento e, in particolare, a conformarsi ai principi stabiliti dal presente regolamento.
Art. 5 Disposizioni relative ai conservatori del registro
Fatte salve le norme relative alla competenza giurisdizionale e al diritto applicabile, i contratti tra il conservatore del registro e il registrante di un nome di dominio non possono designare come diritto applicabile un diritto diverso da quello di uno degli Stati membri della Comunità europea, né possono designare organi di risoluzione delle controversie, eccetto quelli selezionati dal registro a norma dell'articolo 23, né organi arbitrali o tribunali aventi sede al di fuori della Comunità.
Il conservatore del registro che riceve più richieste di registrazione per lo stesso nome le trasmette al registro nell'ordine cronologico in cui le ha ricevute.
Sono trasmesse al registro soltanto le richieste ricevute dopo la data di riconoscimento.
Il conservatore del registro esige che tutti i richiedenti forniscano estremi precisi e affidabili di almeno una persona fisica o giuridica responsabile del funzionamento tecnico del nome di dominio.
Il conservatore del registro può elaborare sistemi di marchi, sistemi di autenticazione e marchi di fiducia per rafforzare la fiducia dei consumatori circa l'affidabilità delle informazioni disponibili sotto un nome di dominio da essi registrato, in conformità della vigente legislazione nazionale e comunitaria.
Capo III. Lingue e concetti geografici
Art. 6 Lingue
1. La registrazione dei nomi di dominio.eu ha inizio solo dopo che il registro ha informato la Commissione che le richieste di registrazione di nomi di dominio.eu e la comunicazione delle decisioni concernenti le registrazioni sono possibili in tutte le lingue ufficiali della Comunità, in seguito denominate «lingue ufficiali».
2. Il registro provvede affinché ogni sua comunicazione riguardante i diritti di una parte in relazione a una registrazione, quali l'assegnazione, il trasferimento, la cancellazione o la revoca di un dominio, possa essere effettuata in tutte le lingue ufficiali.
3. Il registro esegue la registrazione dei nomi di dominio utilizzando tutti i caratteri alfabetici delle lingue ufficiali ove siano disponibili adeguate norme internazionali.
4.
Qualora divenga tecnicamente possibile registrare nomi di dominio nelle lingue ufficiali della Comunità nel dominio di primo livello .eu utilizzando caratteri alfabetici che non erano disponibili per la registrazione all’inizio del periodo di registrazione per fasi previsto al capo IV, il registro rende nota sul proprio sito web la possibilità di registrare nomi di dominio contenenti tali caratteri nel dominio di primo livello .eu.
La comunicazione contiene l’elenco dei caratteri in questione e fissa la data a partire dalla quale è possibile registrare nomi di dominio .eu utilizzando tali caratteri.
La comunicazione viene effettuata almeno tre mesi prima di tale data.
5. Il registro non può essere tenuto a svolgere funzioni che richiedano l’uso di lingue diverse dalle lingue ufficiali.
Art. 7 Procedura relativa ai nomi geografici e geopolitici riservati
Per quanto riguarda la procedura di opposizione agli elenchi di nomi generalmente riconosciuti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 733/2002, le obiezioni sono notificate ai membri del comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE e al direttore generale della direzione generale «Società dell'informazione». I membri del comitato per le comunicazioni e il direttore generale possono designare altri punti di contatto per tali notifiche.
Le obiezioni e le designazioni dei punti di contatto sono notificate per posta elettronica, con messaggi recapitati mediante corriere o a mano oppure a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Una volta risolte le eventuali obiezioni, il registro pubblica sul proprio sito Internet due elenchi di nomi. Il primo contiene i nomi che la Commissione ha notificato come «non registrabili». Il secondo contiene i nomi che la Commissione ha notificato al registro come «registrabili solo in un dominio di secondo livello».
Art. 8 Riserva di nomi da parte dei paesi e codici alfanumerici a due caratteri che designano i paesi
1. I nomi elencati nell’allegato al presente regolamento possono essere riservati o registrati come nomi di dominio di secondo livello nel dominio di primo livello .eu solo dai paesi indicati nell’elenco.
2. I codici alfanumerici a due caratteri che rappresentano i paesi non possono essere registrati come nomi di dominio di secondo livello direttamente nel dominio di primo livello .eu.
Art. 9 Nome di dominio di secondo livello per nomi geografici e geopolitici
1. Uno Stato membro che abbia notificato come nomi di dominio denominazioni geografiche e geopolitiche può provvedere alla loro registrazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002. Tale registrazione può avvenire per qualsiasi nome di dominio registrato dallo Stato membro.
2. La Commissione può chiedere al registro di introdurre direttamente nel dominio di primo livello.eu nomi di dominio destinati all'uso di istituzioni e organismi comunitari. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e al più tardi una settimana prima dell'inizio del periodo di registrazione per fasi di cui al capo IV, la Commissione notifica al registro i nomi da riservare e gli organismi che agiscono in rappresentanza delle istituzioni e degli organismi comunitari ai fini della registrazione dei nomi.
3.
Qualora divenga tecnicamente possibile registrare nomi di dominio nelle lingue ufficiali della Comunità nel dominio di primo livello .eu utilizzando caratteri alfabetici che non erano disponibili per la registrazione all’inizio del periodo di registrazione per fasi previsto al capo IV, il registro lo notifica alla Commissione.
La suddetta notifica viene effettuata al massimo un mese prima del giorno della comunicazione effettuata conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, e indica la data di tale comunicazione.
Al più tardi dieci giorni prima della data indicata nella comunicazione effettuata conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, la Commissione chiede al registro di introdurre direttamente nel dominio di primo livello .eu ogni nome di dominio contenente uno o più dei caratteri in questione che essa intende riservare all’uso delle istituzioni, degli organi e degli organismi comunitari.
Capo IV. Registrazione per fasi
Art. 10 Titolari di diritti preesistenti e nomi che essi possono registrare
1.
I titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dal diritto nazionale o comunitario e gli enti pubblici possono chiedere la registrazione di nomi di dominio durante un periodo di registrazione per fasi prima dell'avvio della registrazione generale del dominio.eu.
Per «diritti preesistenti» si intendono, tra l'altro, marchi nazionali registrati, marchi comunitari registrati, indicazioni o denominazioni geografiche di origine e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui sono detenuti, marchi non registrati, nomi commerciali, identificatori di imprese, nomi di imprese, cognomi e titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette.
Per «enti pubblici» si intendono istituzioni e organismi della Comunità, governi nazionali e autorità locali, enti governativi, autorità, organizzazioni e enti di diritto pubblico e organizzazioni internazionali e intergovernative.
2. La registrazione sulla base di un diritto preesistente consiste nella registrazione del nome completo oggetto del diritto preesistente, come riportato nella documentazione che prova l'esistenza di tale diritto.
3. La registrazione da parte di un ente pubblico può consistere nel nome completo dell'ente pubblico o nell'acronimo comunemente utilizzato. Gli enti pubblici responsabili dell'amministrazione di un determinato territorio geografico possono registrare anche il nome completo del territorio posto sotto la loro responsabilità e il nome con il quale tale territorio è comunemente noto.
Art. 11 Caratteri speciali
Per la registrazione di nomi completi che presentino uno spazio fra più elementi testuali o lessicali, si presume che vi sia identità fra detti nomi e gli stessi nomi scritti inserendo un trattino fra i vari elementi del nome oppure unendo tra loro tali elementi nel nome di dominio richiesto.
Ove il nome per il quale si vantano diritti preesistenti contenga caratteri speciali, spazi e segni di interpunzione questi sono completamente eliminati dal nome di dominio corrispondente o sostituiti con trattini o, se possibile, sostituiti dal termine corrispondente.
I caratteri speciali e segni di interpunzione di cui al comma precedente sono i seguenti:
~ @ # $ % ‸ & * ( ) + = <> { } [ ] | \ /: ; ' , . ?
Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, se il nome su cui si vanta un diritto preesistente contiene lettere con segni diacritici che non possono essere riprodotti in codice ASCII (ad esempio ä, é o ñ), le lettere in questione sono riprodotte senza tali segni (ad esempio a, e, n) oppure sostituite da grafie comunemente accettate (ad esempio, ae). Per ogni altro aspetto, il nome di dominio è identico agli elementi testuali o lessicali che compongono il nome oggetto del diritto preesistente.
Art. 12 Principi della registrazione per fasi
1.
La registrazione per fasi inizia solo una volta soddisfatta la prescrizione di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
Il registro pubblica la data di avvio della registrazione per fasi con almeno due mesi di anticipo e ne informa tutti i conservatori del registro riconosciuti.
Due mesi prima dell'inizio della registrazione per fasi il registro pubblica sul proprio sito Internet una descrizione dettagliata di tutte le misure tecniche e amministrative adottate per assicurare un'amministrazione corretta, equa e tecnicamente efficace del periodo di registrazione per fasi.
2.
Il periodo di registrazione per fasi ha una durata di quattro mesi. La procedura di registrazione generale dei nomi di dominio non ha inizio prima del completamento del periodo di registrazione per fasi.
La registrazione per fasi si compone di due parti della durata di due mesi ciascuna.
Nel corso della prima parte della procedura di registrazione per fasi può essere richiesta la registrazione come nomi di dominio esclusivamente dei marchi nazionali registrati, dei marchi comunitari registrati, delle indicazioni geografiche e dei nomi di cui all'articolo 10, paragrafo 3. Tale registrazione può essere richiesta dai titolari o licenziatari di diritti preesistenti e dagli enti pubblici di cui all'articolo 10, paragrafo 1.
Nel corso della seconda parte della procedura di registrazione per fasi, i titolari di diritti preesistenti possono chiedere la registrazione come nomi di dominio dei nomi che possono essere registrati durante la prima parte, nonché dei nomi oggetto di qualsiasi altro diritto preesistente.
3. La richiesta di registrazione di un nome di dominio basata su un diritto preesistente ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, contiene un riferimento alla normativa nazionale o comunitaria sulla quale si fonda il diritto sul nome in questione, nonché altre informazioni pertinenti, quali il numero di registrazione del marchio, informazioni relative alla pubblicazione in una gazzetta o altro repertorio ufficiale, informazioni sulla registrazione presso associazioni professionali o commerciali e camere di commercio.
4. Il registro può assoggettare le richieste di registrazione di nomi di dominio al versamento di diritti aggiuntivi, a patto che questi servano esclusivamente a coprire i costi derivanti dall'applicazione del presente capo. Il registro può imporre diritti diversi a seconda della complessità della procedura necessaria per convalidare i diritti preesistenti.
5. Al termine della registrazione per fasi viene effettuato un audit indipendente a spese del registro le cui conclusioni sono comunicate alla Commissione. Il registro nomina l'incaricato dell'audit previa consultazione della Commissione. L'audit è finalizzato ad accertare che sul piano tecnico e operativo il registro abbia gestito il periodo di registrazione per fasi in modo imparziale, adeguato e corretto.
6. Per risolvere una controversia circa un nome di dominio si applicano le disposizioni di cui al capo VI.