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Sez. 6, Sentenza n. 636 del 09/02/2000 Cc. (dep. 27/03/2000) Rv. 215847 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - USURPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE | In genere - Opposizione alla richiesta di archiviazione - Soggetto competente - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215847-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - USURPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE

Nel reato di usurpazione delle funzioni pubbliche persona offesa è soltanto la pubblica amministrazione. Tuttavia, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto dal rappresentante di un istituto di una facoltà universitaria (che non è dotato di personalità giuridica), col quale si deduca la nullità del decreto di archiviazione del g.i.p. per omesso avviso della richiesta del P.M. Infatti, la legittimazione a proporre l'opposizione alla richiesta di archiviazione, come l'impugnazione del provvedimento del g.i.p., spettano - eventualmente - al rettore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 347, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)