Sez. 6, Sentenza n. 636 del 09/02/2000 Cc. (dep. 27/03/2000) Rv. 215847 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - USURPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE | In genere - Opposizione alla richiesta di archiviazione - Soggetto competente - Individuazione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - USURPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE
Nel reato di usurpazione delle funzioni pubbliche persona offesa è soltanto la pubblica amministrazione. Tuttavia, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto dal rappresentante di un istituto di una facoltà universitaria (che non è dotato di personalità giuridica), col quale si deduca la nullità del decreto di archiviazione del g.i.p. per omesso avviso della richiesta del P.M. Infatti, la legittimazione a proporre l'opposizione alla richiesta di archiviazione, come l'impugnazione del provvedimento del g.i.p., spettano - eventualmente - al rettore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 347, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)