Sez. L, Sentenza n. 11793 del 06/08/2002 (Rv. 556734 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | Tutela reale del rapporto - Ambito d'applicazione - Decorso della prescrizione in pendenza del rapporto - Eccezione del datore di lavoro - Onere probatorio del medesimo in ordine al requisito occupazionale - Fattispecie relativa ad azienda agricola.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE
La prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, anche in costanza del rapporto, dalla data di maturazione dei crediti di lavoro, ove questo sia assistito dalla garanzia della stabilità, come nelle aziende agricole con oltre cinque dipendenti; l'onere di provare il requisito occupazionale grava sul datore di lavoro che eccepisca la decorrenza del termine di prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)