Sez. 2, Sentenza n. 390 del 07/02/1966 (Rv. 320777 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA.*
Il ricorso per Cassazione e ammissibile allorche risulti sottoscritto sia dalla parte, sia dal difensore e contenga inoltre la procura al difensore, con firma da questi autenticata, anche se manchi qualsiasi sottoscrizione nella copia notificata, qualora il resistente abbia cognizione, attraverso la detta copia, delle sottoscrizioni apposte nell'originale dell'atto e si sia regolarmente costituito, dimostrando cosi che l'atto notificatogli ha raggiunto il suo scopo. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)