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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 125 del 1997

Decisione
decisa il 1997-05-05, depositata il 1997-05-06
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:125
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23232

  • Processo civile
  • Procedimenti possessori
  • Fase sommaria
  • Ritenuta omessa previsione del reclamo
  • Dedotta violazione dell'art. 3 e 24 Cost.
  • Questione di legittimità costituzionale già dichiarata non fondata
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale già dichiarata non fondata. - V. S. n. 501/1995; O. nn. 58/1996, 124/1996, 203/1996 e 359/1996. red.: F. Mangano

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 703, secondo comma, del codice di procedura civile, promossi con n. 2 ordinanze emesse l'11 marzo ed il 26 febbraio 1996 dal tribunale di Roma, nei procedimenti civili vertenti tra Ceccacci Filippo e Scarabotti Gino e tra Condominio Lungomare degli Abruzzi, n. 28/C ed altri e Società nazionale edile Vittoria ed altri, rispettivamente iscritti ai nn. 917 e 1198 del registro ordinanze e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto;
punto 1
Ritenuto che il tribunale di Roma ha sollevato, con due distinte ordinanze emesse, rispettivamente, il 26 febbraio e l'11 marzo 1996, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 703 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ragione di una lettura restrittiva imposta dall'eterogeneità della materia cautelare e possessoria, escluderebbe la reclamabilità dei provvedimenti - concessivi e negativi - della tutela possessoria; che, a parere del giudice a quo, il rinvio al procedimento cautelare uniforme contenuto nella norma impugnata non potrebbe essere riferito all'art. 669-terdecies cod. proc. civ., che tale reclamo prevede, con conseguente violazione degli evocati parametri;
punto 2
Considerato che questa Corte ha già affermato la generale portata dell'istituto del reclamo nel nuovo procedimento cautelare, in quanto espressione del principio della revisio prioris instantiae e la sua conseguente, piena applicabilità ai provvedimenti con cui si conclude la fase sommaria del procedimento possessorio (sentenza n. 501 del 1995 e ordinanze nn. 58, 124, 203 e 359 del 1996); che è stato in particolare chiarito come la "selettività" del rinvio operato dall'art. 703 agli artt. 669-bis e seg. cod. proc. civ. vada intesa nel senso dell'esclusione di quelle sole norme incompatibili con il carattere del procedimento e con la struttura bifasica in cui esso si articola; che il giudice a quo non aggiunge argomenti nuovi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, per cui la questione va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 703, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze