Sez. 2, Sentenza n. 22 del 05/01/1968 (Rv. 330811 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - COMPARIZIONE DELLE PARTI - IN GENERE - TERMINI DI COMPARIZIONE -OSSERVANZA- RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA - IRRILEVANZA- APPLICABILITA DELLA NORMA AI GIUDIZI DAVANTI AL PRETORE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - COMPARIZIONE DELLE PARTI - IN GENERE - TERMINI DI COMPARIZIONE -OSSERVANZA- RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA - IRRILEVANZA- APPLICABILITA DELLA NORMA AI GIUDIZI DAVANTI AL PRETORE.*
La disposizione dell'art. 70 bis Disposizioni di attuazione col prescrivere che i termini di comparizione stabiliti dall'art. 163 bis cod. proc. civ. debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione anche se la causa e rinviata ad altra udienza a norma dell'art. 168 bis cod. proc. civ. quarto comma, costituisce norma di carattere generale, applicabile a tutti i giudizi sia dinanzi il pretore che dinanzi il tribunale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 70, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)