Sez. U, Sentenza n. 9631 del 05/11/1996 (Rv. 500340 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Estensione degli effetti della sentenza per i terzi - Esclusione - Riconoscimento del diritto di uso di aree di parcheggio a favore dei singoli condomini delle unità abitative - Rigetto della domanda in primo grado - Giudizio di appello - Poteri del giudice di secondo grado - Accertamento del diritto a favore dei soli condomini appellanti - Necessità.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)
Dal principio fissato dall'art. 2909 cod. civ. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, "a contrario", che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti - e non è vincolante - per i terzi. Pertanto, qualora la domanda sia stata rigettata in primo grado, il diritto reale d'uso dell'area di parcheggio, di cui all'art. 18 legge n. 765 del 1967, può (e deve) essere dichiarato dal giudice di appello a favore dei soli condomini che hanno impugnato la sentenza di primo grado, non anche a favore degli, altri che non abbiano partecipato al giudizio di prime cure.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 17/08/1941 num. 1150 art. 41 sexies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)