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Sez. 3, Sentenza n. 2080 del 20/02/1992 (Rv. 475830 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Riscatto (diritto di) - In genere | Locazione stipulata dall'usufruttuario - Accordo intervenuto fra l'usufruttuario ed il nudo proprietario per la vendita contemporanea dei relativi diritti - Disposizioni degli artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978 - Applicabilità - "Denuntiatio" al conduttore - Onere a carico del nudo proprietario.
Stato
decisa il 1992-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475830-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Riscatto (diritto di) - In genere

Le disposizioni degli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392, in tema di prelazione e riscatto in favore del conduttore di immobile urbano ad uso non abitativo, quando il locatore intenda trasferire il bene a titolo oneroso, pur essendo espressamente riferite alla sola ipotesi della locazione stipulata dal proprietario, sono estensibili ad ipotesi similari, quale quella della locazione stipulata dall'usufruttuario nel caso di accordo intervenuto fra l'usufruttuario medesimo ed il nudo proprietario per la vendita contemporanea dei relativi diritti, restando in tal caso a carico del nudo proprietario l'onere della "denuntiatio" al conduttore.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)