Sez. 1, Sentenza n. 6400 del 03/12/1996 Cc. (dep. 23/12/1996) Rv. 206350 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Inadempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato - Impossibilità di adempimento - Oneri gravanti sul condannato.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE
La dimostrazione, da parte del condannato, di non aver potuto adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, idonea a prevalere sull'onere all'adempimento indicato dall'art. 179, ultimo comma, n. 2, cod. pen., come presupposto necessario per la riabilitazione, deve consistere in elementi oggettivi concernenti gli introiti disponibili e il carico familiare, e non può ritenersi raggiunta con un'autocertificazione generica, di contenuto valutativo, con la quale si faccia riferimento a un concetto di sufficienza delle entrate limitata al mantenimento della famiglia, implicante un giudizio meramente soggettivo che non consente al tribunale un controllo di conformità al vero.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)