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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022 (Rv. 665202 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno alla persona - Disposizioni normative per la liquidazione - Applicazione ai giudizi in corso al momento della relativa entrata in vigore - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665202-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito. (La S.C. ha espresso il suddetto principio, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., con riguardo alla liquidazione del danno biologico da lesioni "micropermanenti" derivanti da un sinistro stradale del 2005, correttamente effettuata dal giudice di merito alla stregua dell'art. 139 c.ass., entrato in vigore dopo il verificarsi del fatto illecito).

Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, DM min. SAL 03/07/2003, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)